Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto – legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l’art. 3 del decreto – legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il D.P.C.M. 6 aprile 2009,  con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 06 aprile 2009; e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che dispone che il Commissario Delegato “provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi”;

Visto altresì l’art. 2, comma 8, del medesimo decreto-legge  28 aprile 2009 n. 39, che recita: “l’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,espressamente motivando la contingibilità ed urgenza  della utilizzazione. L’atto di acquisizione di cui all’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale”;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del D.P.C.M. 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Commissario delegato ai sensi del citato D.P.C.M. 6 aprile 2009 rep. n. 9 del 13 luglio 2009, che ha disposto l’utilizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione, in termini di somma urgenza, di una strada di collegamento con la località Camarda (AQ);

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto l’art. 1 del decreto – legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010;

Vista la convenzione stipulata con l’Agenzia del Territorio in data 11 maggio 2009, concernente le attività di supporto al Commissario delegato, ed il relativo atto aggiuntivo del 19 maggio 2009, avente ad oggetto la collaborazione, da parte dell’Agenzia del Territorio, riguardo agli interventi sopra citati;

Visto il decreto del Commissario delegato ai sensi del citato D.P.C.M. 6 aprile 2009 rep. n. 50 del 15 dicembre 2009, che ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine previsto dall’articolo 2 del richiamato decreto commissariale n. 9 del 13 luglio 2009;

Considerato che ai sensi dell’art. 2 del citato decreto commissariale n. 9 del 2009, come modificato dal decreto n. 50 del  15 dicembre 2009, le aree interessate devono essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di L’Aquila, con provvedimenti da adottarsi entro la data del 30 giugno 2010;

Vista la nota n. 0046272  del 14 giugno 2010, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dichiara che la procedura non è stata ultimata né risultano completate le connesse attività di competenza dell’Agenzia del Demanio ai sensi della convenzione e del relativo atto aggiuntivo;

Considerato che con la richiamata nota n. 0046272  del 14 giugno 2010 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile chiede al Commissario delegato per la ricostruzione di voler adottare un provvedimento di  ulteriore proroga del citato termine del 30 giugno 2010;

Considerato che in ragione della molteplicità dei procedimenti in corso, relative a oltre 171  ditte per complessive 83  particelle catastali, e tenuto conto altresì dei carichi di lavoro allo stato sostenuti dalla struttura commissariale e dall’Agenzia del territorio per fronteggiare la situazione emergenziale, appare necessario disporre la proroga del predetto termine alla data del 31 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni esposte nelle premesse, il termine previsto all’art. 2 del decreto commissariale rep.  n. 9 del 13 luglio 2009, come  modificato dal decreto commissariale rep. n.50 del 15 dicembre 2009,   è prorogato al  31 dicembre 2010.

Articolo 2

Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di L’Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

L’Aquila, 25 giugno 2010

Il Commissario delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi