Disposizioni relative alla razionalizzazione dei consumi ed alla eliminazione degli sprechi delle risorse idriche mediante la realizzazione nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici -;

Visto il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche -;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano -;

Vista la Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 - Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo -;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale-;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo del 13 agosto 2007, n. 3/Reg. - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee -;

Considerato che l’art. 2 comma 1 punto a) del Decreto Legislativo 02 febbraio 2001, n. 31 specifica che per “acque destinate al consumo umano” si intendono le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

Considerato che attualmente le acque pregiate distribuite mediante acquedotti, aventi i requisiti  di legge per essere destinate al consumo umano, sono utilizzate dagli utenti, oltre che per il consumo umano, anche per altri usi che non richiedono le medesime caratteristiche qualitative di queste ultime;

Vista la lett. c) del comma 1 dell’art. 146, del d.lgs. 152/2006, secondo cui, nell’osservanza dei principi volti alla razionalizzazione dei consumi d’acqua ed eliminare gli sprechi, le Regioni adottano norme e misure volte, tra l’altro, a “realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili”;

Considerato che nelle more della emanazione da parte della Regione Abruzzo di norme organiche previste dal citato comma 1 dell’articolo 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine del conseguimento del risparmio idrico nei settori civile, produttivo e commerciale si rende doveroso disciplinare la materia avente ad oggetto tali reti duali di adduzione;

Precisato che la rete duale prevede la differenzazione delle reti di distribuzione delle acque all’interno di una abitazione, di un impianto commerciale, di un impianto industriale, ecc. , cioè di riservare un sistema di tubature per utilizzare le acque meno pregiate per usi compatibili, al fine di risparmiare risorse idriche per usi esclusivamente potabili e di igiene personale;

Valutato che, principalmente, tra gli usi compatibili dell’acqua distribuita mediate reti duali , possono essere ricompresi l’uso igienico, civile, industriale ed antincendio così come definiti dall’art. 3 del citato D.P.G.R. n° 3/2007 determinando un notevole risparmio idrico dell’acqua potabile di maggiore pregio;

Considerato che l’approvvigionamento e la distribuzione idrica mediante rete duale, essendo complementari all’approvvigionamento idrico destinato al consumo umano, è parimenti di competenza dell’Ente Ambito Territoriale Ottimale competente ai sensi dell’art. 141 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che lo svolge a mezzo del gestore del S.I.I. aggiudicatario secondo le modalità di cui all’art. 150, del medesimo D. Lgs.;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, che gli usi delle acque distribuite attraverso “reti duali” possono ritenersi anch’essi prioritari al pari di quello “potabile” così come sancito dal comma 4 dell’art. 144 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ravvisato che a termine dei combinati disposti dalle lett. a), b), e c) del comma 1, dell’art. 94, della Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7 –“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)” – per le domande di concessione di derivazione di acque destinate al consumo umano non si dà luogo alla pubblicazione dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 7 del T.U. 1775/1933 e che, pertanto, essendo ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 152/2006 il S.I.I. di esclusiva competenza dell’ E.A.T.O., a cui spetta l’approvvigionamento idrico sia destinato al consumo umano sia destinato ad alimentare le reti duali, non è ammessa la presentazione di domande concorrenti;

Dato atto che il Direttore preposto ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità,

DELIBERA

1)   di promuovere l’approvvigionamento e la distribuzione da parte del gestore del S.I.I. di acque sia fluenti dai corpi idrici regionali sia sotterranei, indipendentemente dal possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n°31, per alimentare le “reti duali”, al fine di soddisfare le utenze acquedottistiche per gli usi consentiti diversi da quello destinato al consumo umano determinando, così, una razionalizzazione dei consumi d’acqua  ed un risparmio idrico dell’acqua potabile di maggiore pregio così come dettato dal comma 1° dell’art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2)   di stabilire che al prelievo delle acque destinate ad alimentare le reti duali, parimenti a quelle destinate al consumo umano, sono applicabili le disposizioni contenute nei combinati disposti dalle lett. a), b), e c) del comma 1, dell’art. 94, della Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7 –“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)” – secondo cui non si dà luogo alla pubblicazione dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, rappresentando la distribuzione delle acque per gli usi di che trattasi un prevalente motivo di interesse pubblico in quanto finalizzata all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili ed alla conseguente eliminazione degli sprechi di risorse idriche pregiate;

3)   di disporre, a cura della Direzione preposta ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, la integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).