il dirigente del servizio
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista
Considerato che
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1. di approvare la “Graduatoria Regionale rettificata degli interventi ammissibili a finanziamento” per Filiere Produttive redatte sulla base degli “Elenchi provinciali rettificati delle ditte ammissibili a finanziamento”, approvati dai Dirigenti dei S.I.P.A. con le determine sopra citate, e composte da: (Allegato 1)
2. di approvare gli “Elenchi Regionali rettificati richieste non ammissibili per Filiere Produttive” con le motivazioni di esclusione redatti sulla base degli “Elenchi provinciali rettificati dei progetti non ammissibili” approvati dai Dirigenti dei S.I.P.A. con le determine sopra citate;
3. di autorizzare i Dirigenti dei S.I.P.A. sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 126 del 01/03/2010 e dalla nota n. n. RA 45378 dell’11/03/2010 dell’Autorità di Gestione a procedere all’istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande inserite nella suddetta “Graduatoria Regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” ed alla eventuale concessione dei benefici;
Considerato che con D.G.R.
n. 126 del 01/03/2010 è stato stabilito, tra l’altro, di definire l’istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande
presentate sulla scorta del bando approvato con D.G.R.
n. 753 del 07/08/2008 per
Considerato che con nota n. RA 45378 dell’11/03/2010 del Direttore della Direzione Politiche Agricole ed di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Autorità di Gestione, è stato dato recepimento alle disposizione per l’attuazione della D.G.R. n. 126 del 01/03/2010;
Considerato che alla ditta CANTINA SOCIALE DI VILLAMAGNA SOC.COOP.AGR.CANTINA SOCIALE VILLAMAGNA SOC.COOP.AGR. con sede in VILLAMAGNA(CHIETI) è stato attribuito il punteggio di n. 109 punti e che la stessa è inserita nella “Graduatoria Regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” di cui alla D.D. n. DH5/16 del 12/03/10 per un contributo in conto capitale di € 647.497,52 pari al 40.% dell’investimento di € 1.618.743,79;
Visto il Verbale Istruttorio redatto in data 29/03/2010 dal nucleo di valutazione, istituito con Determinazione Dirigenziale n. DH9/43 del 23/03/2010 che propone:
- la concessione del contributo in conto capitale di € 639.098,61 pari al 40% e 20% dell’investimento di € 1.616.496,11 che non coincide con quanto previsto dalla “Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/10;
Considerato che con nota n. 6215 del 03/06/2010 è stato trasmesso alla ditta il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell’esito e l’indicazione del contributo spettante e si è fissato in 15 giorni, dalla data di ricezione del presente verbale, il termine perentorio entro il quale la ditta può presentare richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi.
Preso atto che la ditta con nota n. 6330 del 07/06/2010 ha accettato l’importo del contributo spettante riportato nel verbale istruttorio trasmesso, si procede, sulla base delle risultanze del suddetto verbale, alla concessione del contributo;
Ritenuto opportuno attribuire alla ditta CANTINA SOCIALE DI VILLAMAGNA SOC.COOP.AGR.CANTINA SOCIALE VILLAMAGNA SOC.COOP.AGR. con sede in VILLAMAGNA (CH) la concessione del contributo in conto capitale di € 639.098,61 pari al 40% e 20% dell’investimento ammesso di € 1.616.496,51;
Visto il Certificato della Camera di Commercio di CHIETI rilasciato in data 25/03/2010 attestante che la ditta CANTINA SOCIALE DI VILLAMAGNA SOC.COOP.AGR. con sede in VILLAMAGNA non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e che Nulla-Osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni;
VISTA la nota n. 3355 del 31/03/2010 di questo Servizio con la quale è stato richiesto alla Prefettura di Chieti le informazioni ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni;.
Ritenuto che in caso di esito negativo di tali informazioni si procederà alla revoca della presente concessione;
Ritenuto di dover stabilire che alla data di ricezione della notifica della presente concessione, decorreranno i termini per l’esecuzione degli interventi;
Ritenuto, quindi di poter stabilire che i lavori relativi ad opere edili dovranno essere ultimati, fatturati e pagati e le autorizzazioni finali dovranno essere acquisite entro diciotto mesi dalla data di ricezione della notifica di cui sopra, ovvero entro sei mesi dalla stessa data se trattasi solo di acquisti di macchine ed attrezzature;
Ritenuto, ancora che il Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A. della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare senza allegati il presente provvedimento nel B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
Ritenuto, infine, che per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
Visto l’art. 5 della L.R. 77/99;
determina
per tutto quanto esposto nelle premesse:
di concedere alla ditta: CANTINA SOCIALE DI VILLAMAGNA SOC.COOP.AGR.CANTINA SOCIALE VILLAMAGNA SOC.COOP.AGR. con sede in VILLAMAGNA(CHIETI) il contributo in conto capitale di € 639.098,61 pari al 40% e 20% dell’investimento ammesso di € 1.616.496,51 che non coincide con quanto previsto dalla “Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Chieti,si procederà alla revoca della presente concessione;
di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
di autorizzare il Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A. della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare, senza allegati, il presente provvedimento nel B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
di autorizzare, altresì, per le motivazioni di cui sopra, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- Di stabilire che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- Di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento io seguenti allegati:
- Verbale Istruttorio formato da n. 15 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 8 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 6 facciate.
- Nota alla Prefettura di Chieti formata da n. 1 facciata.
- Mod. A – Riepilogo spese formato da 2 facciate;
- Mod. B – Riepilogo spese formato da 2 facciate;
- Dichiarazione liberatoria formata da n. 1 facciata;
- Computo metrico formato da n. 6 facciate;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Rino Di Felice