GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali” nell’art. 6 comma 2, lett. b) prevede che sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti gli interventi diretti all’incentivazione dell’occupazione giovanile di cui all’art. 23 della legge medesima;

Richiamata altresì la Parte seconda della stessa legge regionale “Interventi per l’occupazione giovanile e la formazione professionale nell’artigianato, per la trasmissione e la creazione d’impresa ed interventi diretti, iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese”, Titolo I ” Incentivazione dell'occupazione giovanile e corsi di formazione nel settore dell’artigianato - bottega scuola” che all’art. 23, in particolare, prevede che la Giunta Regionale, allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani e la loro formazione professionale, concede contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori i quali, alla data  dell'assunzione, non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età;

Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della citata legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

Atteso che l’art. 23 sopra richiamato, nel comma 3, prevede che la Giunta Regionale con proprio atto detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate all’incentivazione dell’occupazione giovanile;

Atteso che l’art. 23 sopra citato, nel comma 4, prevede che la Giunta Regionale emana direttive per l’esercizio delle funzioni delegate e detta criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b)   concessione ed erogazione dei contributi;

c)   casi di revoca e decurtazione dei contributi;

Atteso, ai sensi dell’art. 23, comma 3, dover dettare i criteri per la ripartizione delle risorse destinate all’incentivazione dell’occupazione giovanile;

Atteso che i criteri di ripartizione delle risorse che si pongono con il presente atto sono informati a principi di priorità per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale e pertanto sono rispondenti a finalità di perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese;

Atteso, ai sensi dell’art. 23, comma 4, dover emanare direttive per l’esercizio delle funzioni delegate e dettare altresì le disposizioni di attuazione del Titolo I della Parte seconda della legge regionale richiamata per la materia incentivazione dell’occupazione giovanile;

Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza, così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

delibera

1)   di dettare i seguenti criteri di ripartizione delle risorse relative all’incentivazione dell’occupazione giovanile tra le Amministrazioni provinciali di cui all’art. 23 del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”

a)   attribuire le priorità per aree per le quali più rilevanti si evidenziano realtà di disoccupazione sulla base dei dati forniti dall’Ente Abruzzo Lavoro, riferiti all’esercizio precedente a quello in corso;

b)  tenere conto delle richieste pervenute da parte delle imprese rispetto alle risorse assegnate in riferimento temporale all’ultimo esercizio nel quale sono state assegnate risorse;

c)   fissazione di un tetto minimo di distribuzione percentuale delle risorse in favore di ciascuna Provincia, fissato nella misura del 15 % delle risorse disponibili;

d)  ridistribuzione delle risorse, in caso di eccedenza delle risorse attribuite rispetto alle richieste;

2)   di emanare direttive per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, concernenti gli interventi diretti all’incentivazione dell’occupazione giovanile di cui all’art. 23 della legge medesima, secondo i principi generali in materia di delega delle funzioni amministrative agli Enti locali, come riportati nella stessa legge regionale, così come segue:

a)   le funzioni delegate sono esercitate dalle province, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l’adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorità per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale, al settore ed alle finalità, nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane;

b)  gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale;

c)   la Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni;

d)  nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l’ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta decorrenti dalla diffida ad adempiere, entro il quale provvedere;

e)   in caso d’inadempienza, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo;

f)   la delega all’esercizio delle funzioni delegate può essere revocata dalla Giunta regionale, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verifichino gravi violazioni nell’attuazione delle deleghe, nell’osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione;

g)   le risorse relative all’esercizio delle funzioni delegate e attribuite alle province sono a carico della Regione che le iscrive in appositi capitoli;

3)   di dettare le disposizioni di attuazione dell’art. 23 del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, per l’Incentivazione dell’occupazione giovanile, così come sotto riportato:

-    Art. 23 della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per l’Incentivazione dell’occupazione giovanile”, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale.

Segue allegato