GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la L.R. 30 ottobre 2009,
n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”
indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima “Finalita’,
destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa
artigiana”, Titolo II “Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede
nell’art. 5, comma 3, lettera i) che sono riservate alla Regione le funzioni
amministrative di cui agli artt. 50 e seguenti
concernenti la tutela e la valorizzazione
dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura;
Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della citata legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale,
in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di
attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza,
buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;
Richiamata la Parte Quinta della
legge regionale “Tutela e valorizzazione dell’Artigianato artistico, tipico e
tradizionale e dell’abbigliamento su misura, Osservatorio regionale per
l’artigianato Centri di Assistenza tecnica”, Titolo I
“Artigianato artistico, tipico e tradizionale”, ed in particolare l’art. 50
della stessa, comma 1, ai sensi del quale la Regione tutela e promuove
le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere
artistico, tipico e tradizionale o che estrinsecano valori economici collegati
alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione, ed ai
luoghi di origine;
Atteso che, in
riferimento alle lavorazioni indicate all’art. 50, comma 1, sopra illustrato, la Regione persegue gli
obiettivi di promuovere le lavorazioni ed i prodotti dell’artigianato
artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, delle
produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura, e di formazione
delle figure professionali che operano nel campo delle stesse lavorazioni;
Richiamato l’art. 50, comma 3,
della legge regionale, ai sensi del quale la Giunta Regionale,
con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della
panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e
dell’abbigliamento su misura, oggetto della medesima legge regionale;
Atteso dover dettare, ai sensi dell’art. 50 comma
3, le disposizioni di attuazione inerenti la
definizione delle lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione
tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su
misura;
Atteso che il presente atto è stato redatto
secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona
amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come
previsto nell’art. 4, sopra richiamato, della legge regionale;
Acquisito sul presente atto il parere favorevole
sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo
dell’Artigianato;
Ritenuto legittimo il presente provvedimento;
Sentito il Relatore;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di
legge;
delibera
1) di
dettare le disposizioni di attuazione dell’art. 50,
comma 3, della Parte Quinta, Titolo I, della R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova
legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”,
così come sotto riportato:
- Art.
50, comma 3, della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 –
“Disposizioni di attuazione inerenti la definizione
delle lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica
abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura”
Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale;
2) di
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.
Segue allegato