GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato” indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede nell’art. 5, comma 3, lettera i) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli artt. 50 e seguenti concernenti la tutela e la valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura;

Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della citata legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

Richiamata la Parte Quinta della legge regionale “Tutela e valorizzazione dell’Artigianato artistico, tipico e tradizionale e dell’abbigliamento su misura, Osservatorio regionale per l’artigianato Centri di Assistenza tecnica”, Titolo I “Artigianato artistico, tipico e tradizionale”, ed in particolare l’art. 50 della stessa, comma 1, ai sensi del quale la Regione tutela e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione, ed ai luoghi di origine;

Atteso che, in riferimento alle lavorazioni indicate all’art. 50, comma 1, sopra illustrato, la Regione persegue gli obiettivi di promuovere le lavorazioni ed i prodotti dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura, e di formazione delle figure professionali che operano nel campo delle stesse lavorazioni;

Richiamato l’art. 50, comma 3, della legge regionale, ai sensi del quale la Giunta Regionale, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura, oggetto della medesima legge regionale;

Atteso dover dettare, ai sensi dell’art. 50 comma 3, le disposizioni di attuazione inerenti la definizione delle lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura;

Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4, sopra richiamato, della legge regionale;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

delibera

1)   di dettare le disposizioni di attuazione dell’art. 50, comma 3, della Parte Quinta, Titolo I, della R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, così come sotto riportato:

-    Art. 50, comma 3, della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione inerenti la definizione delle lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura” Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale;

2)   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.

Segue allegato