GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.05.2010, n. 426:

“Modifica ed integrazione delle “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” – D.G.R. 22 marzo 2010, n. 244”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. 22 marzo 2010 n. 244 con la quale sono state approvate le “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo”;

Richiamato il capitolo 5 paragrafo 5.2 “Impianti fotovoltaici su suolo agricolo” delle suddette Linee Guida, che al punto iii prevede che sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 MW, autorizzati all’allaccio alla rete di trasporto elettrica nel medesimo punto e la cui potenza complessiva cumulata risulti superiore a 1 MW;

Considerata la necessità di esplicitare la formula “autorizzati all’allaccio alla rete di trasporto elettrica nel medesimo punto” sopra riportata, al fine di superare eventuali difficoltà interpretative e di garantirne l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto, in particolare, di modificare il punto iii del paragrafo 5.2. delle suddette linee Guida prevedendo che sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 MW , il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 MW;

Richiamato il capitolo 5 paragrafo 5.2.2 “Criteri territoriali” delle suddette Linee Guida, che individua le aree non idonee alla installazione di impianti solari fotovoltaici a terra;

Preso atto che il paragrafo 5.2.2 delle suddette Linee Guida, sopra citato,

-    alla lettera a., considera le Zone A, le Zone B e le Zone esterne alle precedenti dei Parchi nazionali e regionali non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, se ritenute incompatibili dal Piano del Parco;

-    alla lettera b., considera le Riserve Naturali Regionali e Nazionali non idonee, salvo disposizioni diverse da parte dell’ente gestore; 

-    alla lettera k., considera le Aree SIC non idonee alla installazione di tali impianti, in ogni caso

Ritenuto, in analogia a quanto previsto per le Zone Parco e per le Riserve Naturali Regionali e Nazionali, di escludere dalle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, le Aree SIC anche parzialmente ricadenti all’interno di Aree Protette nei casi in cui si sia acquisito il parere favorevole da parte dell’Ente Gestore;

Ritenuto di modificare la lettera k. del paragrafo 5.2.2 delle suddette Linee Guida facendo salve le Aree SIC sopra riportate;

Ritenuto pertanto necessario, secondo quanto sopra esposto:

-    sostituire il punto iii del paragrafo 5.2 “Impianti fotovoltaici su suolo agricolo” delle suddette Linee Guida con il seguente “a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 [MW], il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 [1 MW], sono tenuti alla verifica dell’ “effetto cumulo”;

-    integrare la lettera k. del paragrafo 5.2.2 “Criteri territoriali” delle suddette Linee Guida aggiungendo, in fine, “salvo quelle anche parzialmente ricadenti all’interno di Aree Protette nei casi in cui sia stato acquisito il parere favorevole dell’Ente Gestore”;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte quanto segue:

-    di modificare le “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” approvate con  D.G.R. 22/03/2010 n. 244 come di seguito,

1.   il punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2, delle suddette Linee Guida è sostituito dal seguente:

      “iii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 [MW], il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 [1 MW], sono tenuti alla verifica dell’ ‘effetto cumulo’”;

2.   alla lettera k. del capitolo 5, paragrafo 5.2.2, delle suddette Linee Guida, sono aggiunte, in fine, le parole: “salvo quelle anche parzialmente ricadenti all’interno di Aree Protette nei casi in cui sia stato acquisito il parere favorevole dell’Ente Gestore”;

-    di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.