IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1    di autorizzare la Soc. Intermodale s.r.l. quale concessionaria della realizzazione dei lavori citati in premessa e per essa la soc. ARABONA S.c.r.l., costituita giusta art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs. 163/2006, a subappaltare, alla Impresa Soc. S.A.T. S.r.l. con Sede legale in con Sede legale in Contrada Santo Stefano n° 49 – 66010 RIPA TEATINA (CH), la esecuzione di parte dei suddetti lavori di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara e opere esterne di collegamento alla viabilità principale” e precisamente la esecuzione di “Impianto Elettrico e rilevazione fumi Magazzini T2 e T3”, dell’Interporto, classificando tali opere, nella Categoria OS30 per l’importo presunto di € € 202.077,27 (al netto IVA) di cui € 8.100,00 per oneri relativi all’applicazione dei piani di sicurezza, come da stipulato contratto n. 13/10 del 03/02/2010;

2    che:

-    ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

-    l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;

-    l’affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia del documento unico di regolarità contributiva nonché ai sensi del comma 6 bis, che detto documento sia comprensivo della verifica (ove previsto) (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato;

3.   che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;

4.   di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;

5.   di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;

6.   di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

7.   disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

8.   di trasmettere  copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

-    al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;

-    al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antonucci, per quanto di competenza nonché alla Ditta S.A.T. S.r.l. con Sede legale in con Sede legale in Contrada Santo Stefano n° 49 – 66010 RIPA TEATINA (CH), interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;

-    alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

-    al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

Pescara li, 26.05.2010

per il Servizio Vacante

Il Direttore Regionale

Avv. Carla Mannetti