IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1 di
autorizzare
2 che:
- ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario
e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
- l’affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia del documento unico di regolarità contributiva nonché ai sensi del comma 6 bis, che detto documento sia comprensivo della verifica (ove previsto) (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato;
3. che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;
4. di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;
5. di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;
6. di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
7. disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al
Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per
- alla Direzione Trasporti, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al
Componente
Pescara li, 08 aprile 2010
per il Servizio vacante
Il Direttore Regionale
Avv. Carla Mannetti