IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interventi per lo sviluppo
turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo
1. La Regione Abruzzo finanzia gli interventi di
valorizzazione e internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, di cui alla
L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell'Aeroporto
d'Abruzzo" per l'importo di € 3,5 milioni mediante lo stanziamento del
capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato "Valorizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57".
2. Per il solo anno 2010 agli interventi di cui
al comma 1 è destinata quota parte del fondo di cui all'art. 4 comma 5 della
L.R. 28 aprile 2000 n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle
imprese operanti nel settore del turismo" per l'importo di € 2,250
milioni, mediante importo dei rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui
al comma 1 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un
importo pari ad € 1,250 milioni relative al capitolo di spesa 08.02.002-282451
denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese" mediante reiscrizione
delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, per
competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 06.02.004-242422
denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo- L.R. 8.11.2001, n.
57”.
Art. 2
Autorizzazione alla
ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A.
1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2
della L.R. 15 gennaio 1982 n.12 recante "Partecipazione a società a totale
o prevalente capitale pubblico che esercitano attività e servizi connessi
all'esercizio del pubblico trasporto" prende parte nel corso del 2010 alla
ricapitalizzazione della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.A.G.A. S.p.A..
2. La Giunta regionale, a tal fine è autorizzata
a partecipare nei modi e con le forme previste dallo Statuto sociale
all'operazione di ricapitalizzazione fino alla concorrenza dell'importo di €
550.000,00. .
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo si provvede mediante utilizzo per l'esercizio finanziario
2010 dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 06.02.001-182351
denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese di
investimento".
4. Per il finanziamento degli interventi di cui
al presente articolo è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate
per un importo pari ad € 550.000,00 relative al capitolo di spesa
08.02.002-282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle
imprese" mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2010 per competenza e cassa.
Art. 3
Modifica alla L.R. 9
gennaio 2010, n. 1
1. L'art. 34 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1
recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2010)” è modificato come segue:
a) al comma 1 l'importo di € 8.300.000,00 è
sostituito con l'importo di € 6.050.000,00;
b) al comma 2 lettera a) l'importo di €
3.000.000,00 è sostituito con l'importo di € 750.000,00
c) al comma 4 l'importo di € 3.000.000,00 è
sostituito con l'importo di € 750.000,00.
Art. 4
Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2
1. L’art. 31 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2
recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 -
bilancio pluriennale 2010 - 2012", è sostituito dal seguente:
“Art. 31
Aziende per il Diritto allo Studio universitario
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2010
delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e
L’Aquila.
2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre
1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della
legge 2 dicembre 1991, n. 390), è autorizzata l'iscrizione nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti
relativi al finanziamento in favore delle Aziende di cui al comma 1:
a. € 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511
per spese correnti;
b. € 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per
spese in conto capitale."
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le
Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i
provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili
con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via
sostitutiva.”
Art. 5
Provvedimenti urgenti
1. Al fine di consentire l’ordinata conclusione
dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono
prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Della proroga è data comunicazione alla
Direzione Risorse umane.
3. Le norme di cui al presente articolo sono
estese agli Enti ed organismi regionali, previa verifica della effettiva
sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 14 Luglio 2010
GIOVANNI CHIODI