L’AUTORITA’ COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009
Omissis
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i.
per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto
La Ditta Laterlite S.p.A. – con Sede Legale in Via Vittorio Veneto n. 30 – 43045 Rubbiano di Fornovo – Solignano (PR) a modificare l’A.I.A n. 53/39 del 01.09.2008, in maniera non sostanziale, secondo quanto nel seguito specificato:
Art. 1
CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
Il termine previsto per la installazione della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria di cui all’art. 6 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 53/39 del 01.09.2008, è posticipato al 30.09.2010, come dalla tempistica riportata nel cronoprogramma, Allegato n. 1 del presente provvedimento.
Si prescrive, inoltre, che la suddetta centralina sia dotata degli analizzatori di seguito elencati, che dovranno essere conformi al D.P.C.M. 28.03.1983, al D.M. 60/02 ed alle norme tecniche UNI EN riportate tra parentesi, e per i quali la Ditta dovrà produrre i relativi certificati di conformità:
- polveri: PM 2,5, PM 10 (norma tecnica UNI EN 12341:2001);
- ossidi di azoto: NO, NO2, NOx (norma tecnica UNI EN 14211:2005);
- ossidi di zolfo: SO2 (norma tecnica UNI EN 14212:2005);
- monossido di carbonio (norma tecnica UNI EN 14626:2005);
- idrocarburi metanici - non metanici;
- parametri meteo: temperatura, pressione, umidità, velocità del vento, direzione del vento, sensore di precipitazione, radazione solare netta e globale. L’altezza minima della centralina meteo deve essere di 10 m.
Omissis
Art. 7
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO
a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta Laterlite S.p.A. – Sede legale Via Vittorio Veneto, 30 – 43045 Rubbiano di Fornovo – Solignano (PR);
b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici della Direzione Protezione Civile Ambiente, con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, e al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all’oggetto ed agli artt. 1 e 2;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ COMPETENTE
Ing. Carlo Visca