IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la ditta D’ONOFRIO FABIO nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C/da Canale, 2 Villamagna (CH), è autorizzata all’apertura della cava di sabbia e ghiaia sita in località “Filicari” del Comune di Canosa Sannita (CH) individuata in Catasto al Foglio di mappa N. 7 particella n. 41 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque), dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996. La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio, di inizio lavori, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Art. 4

Il deposito cauzionale, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 1857492 emessa in data 29.12.2009 dalla “Coface Assicurazioni” Agenzia Generale di Pescara.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale, preposto al Servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Preso atto della documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 15.10.’09, la ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   l’area sottoposta all’attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e cartelli avvisatori, nonché dotata di idonea chiusura delle vie di accesso con relativa posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2.   prima dell’inizio dei lavori deve essere redatto apposito verbale di individuazione dei lotti;

3.   la coltivazione di cava deve avvenire dall’alto verso il basso, del Lotto N. 1, iniziando dalla strada denominata interpoderale;

4.   il passaggio alla coltivazione del Lotto N. 2 può avvenire previo collaudo di ripristino del Lotto precedente con le stesse modalità di coltivazione adottate per il Lotto N. 1;

5.   il profilo finale delle scarpate di abbandono deve essere realizzato con materiale in posto;

6.   il materiale terroso proveniente dall’asportazione del cappellaccio deve essere accantonato e riutilizzato per il ritombamento;

7.   le scarpate devono essere rinverdite con tecniche di ingegneria naturalistica;

8.   gli scavi devono mantenere una quota non inferiore a mt. 2,00 rispetto al livello della falda acquifera;

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 9.950 (mc. 5.876 ghiaia – mc. 4114 sabbia) e complessivamente di mc. 49.950 (mc. 29.380 ghiaia – mc. 20.570 sabbia) per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge ed in perfetta efficienza.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R.67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta