IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la ditta INERTI SANGRO S.R.L. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Aterno, 30 San Giovanni Teatino (CH), è autorizzata all’ampliamento (in profondità) della cava di ghiaia sita in località “Piccarda” del Comune di Mozzagrogna (CH) individuata in Catasto al Foglio di mappa N. 11 particelle nn. 80-4015 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi per le cave, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida fino al 09.04.2013 (stessa data di scadenza del precedente Decreto Regionale N. DI3/51 del 09.04.2001) e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla notifica della presente Determinazione. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996. La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio, di inizio lavori, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Art. 4
Il deposito cauzionale, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, nella misura di Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. PT0034317 emessa in data 18.03.2010 dalla “Atradius” Assicurazioni di Pescara.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale, preposto al Servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Preso atto della documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 17.02.’10, la ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:
1. Gli scavi devono essere mantenuti 2,00 mt.
sopra il livello della falda acquifera esistente;
2. Il materiale terroso proveniente dal
preventivo scorticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere integralmente accumulato all’interno della stessa area. Il risanamento
ambientale deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordando la
superficie di cava con i terreni circostanti
ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare
impaludamenti;
3. l’area sottoposta all’attività estrattiva
deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e cartelli
avvisatori, nonché dotata di idonea chiusura delle vie di accesso con relativa
posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
4. A tutela del minor impatto visivo, la
coltivazione di cava deve procedere confermando l’ordine di lavorazione dei
Lotti, secondo il progetto originario approvato con provvedimento N. DI3/51 del
09.04.2003, utilizzando il cappellaccio del nuovo Lotto sequenziale per il
ripristino del Lotto precedentemente coltivato. Inoltre, prima di passare alla
coltivazione del Lotto successivo deve essere collaudato, da parte dell’Organo
di Vigilanza, il risanamento ambientale del Lotto precedente, previa
installazione del nuovo piezometro di riferimento, da installare in ogni
singolo Lotto di coltivazione;
5. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni, non in contrasto, del provvedimento Regionale N. DI3/51 del 09.04.2003;
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 5.323 e complessivamente di mc. 15.970 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge ed in perfetta efficienza.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R.67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta