IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

determina

1)   di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di L’AQUILA (AQ) come da prospetto allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di L’AQUILA n. 113/2010;

2)   di autorizzare il Comune di L’AQUILA (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d’uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

3)   di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;

4)   di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell’atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di L’AQUILA e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives” di L’AQUILA; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l’esonero dell’Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di L’AQUILA; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di L’AQUILA con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

5)   di fare obbligo al Comune di L’AQUILA di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

6)   di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di L’AQUILA (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all’applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Dott. Ing. Luigi De Collibus