IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Presidente:

PREMESSO CHE :

-    con deliberazione di C.C. n. 36 del 23.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata disposta l’approvazione definitiva del “Piano Regolatore Generale. Variante relativa all’area Tratturale e alle zone Produttive”;

-    in data 11/05/2009 e successivamente in data 13/07/2009 sono  stati notificati a questo Ente due distinti ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo  Regionale per l’Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, …omissis…,  per l’annullamento della precitata deliberazione di C.C. n. 36 del 23/04/2009, nella parte in cui è stata approvata la seguente  modifica delle Norme tecniche di attuazione, dell’art. 43 bis (“Zona D2 Attività Artigianale Industriale e Commerciale di Espansione – Località Pescara Secca e Pescara Secca bis :“(…) Gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie devono essere ubicati alle seguenti distanze: minimo Km. 1 (misurato dal limite esterno della recinzione che delimita l’intervento) dalle zone residenziali individuate nelle tavole di piano come Zone B di ristrutturazione e di completamento e Zone C di espansione; a distanza di sicurezza (minimo 700 metri misurati dal limite esterno della recinzione che delimita l’intervento) dal più vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamento; Km. 1 (misurato dal limite esterno della recinzione che delimita l’intervento) da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghieri.

      Per gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di seconda classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie il rispetto delle distanze di cui al comma precedente dovrà essere valutato dal consiglio comunale in base alla tipologia d’intervento (…)”;

DATO ATTO CHE:

Con sentenza n. 1029/2009 il Tar per l’Abruzzo - sez di Pescara  ha annullato l’art. 43 bis delle NTA del vigente PRG, limitatamente ai precitati due commi, relativi alle industrie insalubri di prima e seconda classe; …omissis…

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…

DELIBERA

1.   LA PREMESSA forma parte integrante del presente atto;

2.   DI PRENDERE atto del contenuto della sentenza del  TAR Abruzzo, Pescara del 20.11.2009, n. 1029, in premessa richiamata, che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3.   DI INSERIRE i seguenti commi, in luogo dei commi oggetto di annullamento da parte del TAR,  nella disposizione di cui al predetto art 43 bis, delle NTA del vigente PRG,  al fine di disciplinare  l’insediamento di industrie insalubri nella Zona D2 Attività Artigianale Industriale e Commerciale di Espansione – Località Pescara Secca e Pescara Secca bis”:”Fermo restando le specifiche destinazioni d’uso  e di zona previste nel vigente PRG, all’interno del perimetro  dei centri abitati e del territorio urbanizzato e comunque in prossimità delle zone residenziali del PRG, è,  di norma, vietato l’insediamento di Industrie insalubri di I Classe. Nelle medesime aree, è di norma vietata, altresì, ogni forma di ampliamento degli impianti insalubri o inquinanti.

      Per esigenze di pubblico interesse o per iniziative di soggetti privati sono consentite deroghe motivate alle disposizioni di cui ai precedenti commi, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e di quanto previsto all’art. 216, comma 6, del r.d. n.1265/1934, per industrie insalubri di prima e di seconda classe.

      L’insediamento  può essere permesso nelle suddette aree nel caso in cui  l’interessato  dimostri e provi, secondo le regole  tecniche e le conoscenze scientifiche  dello specifico settore, che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato e non rechi nocumento all’ambiente, inteso in senso lato.

      Il Consiglio Comunale, all’esito  dell’istruttoria dei competenti uffici comunali da compiersi entro quindici giorni  dal ricevimento della documentazione completa ovvero della apposita conferenza di servizi, ove necessaria, da concludersi entro il termine di 75 giorni dal ricevimento della documentazione completa, decide sulla richiesta entro i successivi trenta giorni.

      Con deliberazione motivata il Consiglio Comunale può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele, anche come proposte dall’interessato, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, dell’ambiente e dell’ordinato governo del territorio. Il Sindaco  ed i responsabili dei competenti uffici comunali adottano gli atti di loro competenza in conformità a quanto stabilito nella apposita delibera consiliare”;

4.   DI DARE ATTO che la norma regolamentare riportata al precedente punto, costituisce di fatto applicazione della disposizione normativa a tutt’oggi vigente, di cui all’art. 216 del r.d. n.1265/1934, in ottemperanza al contenuto della sentenza del TAR richiamata;

5.   DI STABILIRE che la presente modifica normativa entri in vigore in data odierna, ove la presente delibera sia dichiarata immediatamente eseguibile;

…omissis…

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.