IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco Presidente:
PREMESSO CHE :
- con deliberazione di C.C. n. 36 del 23.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata disposta l’approvazione definitiva del “Piano Regolatore Generale. Variante relativa all’area Tratturale e alle zone Produttive”;
- in
data 11/05/2009 e successivamente in data 13/07/2009 sono stati notificati a questo Ente due distinti
ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, …omissis…, per l’annullamento della precitata
deliberazione di C.C. n. 36 del 23/04/2009, nella parte in cui è stata
approvata la seguente modifica delle
Norme tecniche di attuazione, dell’art. 43 bis (“Zona D2 Attività Artigianale
Industriale e Commerciale di Espansione – Località Pescara Secca e Pescara
Secca bis :“(…) Gli interventi
ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di prima classe di cui
all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie devono essere ubicati alle
seguenti distanze: minimo Km. 1 (misurato dal limite esterno della recinzione
che delimita l’intervento) dalle zone residenziali individuate nelle tavole di
piano come Zone B di ristrutturazione e di completamento e Zone C di
espansione; a distanza di sicurezza (minimo
Per gli interventi ricompresi nell’elenco
delle lavorazioni insalubri di seconda classe di cui all’art. 216 del testo
unico delle leggi sanitarie il rispetto delle distanze di cui al comma
precedente dovrà essere valutato dal consiglio comunale in base alla tipologia
d’intervento (…)”;
DATO ATTO CHE:
Con sentenza n. 1029/2009 il Tar per l’Abruzzo -
sez di Pescara ha annullato l’art. 43
bis delle NTA del vigente PRG, limitatamente ai precitati due commi, relativi
alle industrie insalubri di prima e seconda classe; …omissis…
IL CONSIGLIO COMUNALE
…omissis…
DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante del presente atto;
2. DI
PRENDERE atto del contenuto della sentenza del
TAR Abruzzo, Pescara del 20.11.2009, n.
3. DI
INSERIRE i seguenti commi, in luogo dei commi oggetto di annullamento da parte
del TAR, nella disposizione di cui al
predetto art 43 bis, delle NTA del vigente PRG,
al fine di disciplinare
l’insediamento di industrie insalubri nella Zona D2 Attività Artigianale
Industriale e Commerciale di Espansione – Località Pescara Secca e Pescara
Secca bis”:”Fermo restando le specifiche
destinazioni d’uso e di zona previste
nel vigente PRG, all’interno del perimetro
dei centri abitati e del territorio urbanizzato e comunque in prossimità
delle zone residenziali del PRG, è, di
norma, vietato l’insediamento di Industrie insalubri di I Classe. Nelle
medesime aree, è di norma vietata, altresì, ogni forma di ampliamento degli
impianti insalubri o inquinanti.
Per esigenze
di pubblico interesse o per iniziative di soggetti privati sono consentite
deroghe motivate alle disposizioni di cui ai precedenti commi, nel rispetto
della normativa comunitaria, statale, regionale e di quanto previsto all’art.
216, comma 6, del r.d. n.1265/1934, per industrie insalubri di prima e di
seconda classe.
L’insediamento può essere permesso nelle suddette aree nel
caso in cui l’interessato dimostri e provi, secondo le regole tecniche e le conoscenze scientifiche dello specifico settore, che, per
l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca
nocumento alla salute del vicinato e non rechi nocumento all’ambiente, inteso
in senso lato.
Il Consiglio
Comunale, all’esito dell’istruttoria dei
competenti uffici comunali da compiersi entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione completa
ovvero della apposita conferenza di servizi, ove necessaria, da concludersi
entro il termine di 75 giorni dal ricevimento della documentazione completa,
decide sulla richiesta entro i successivi trenta giorni.
Con
deliberazione motivata il Consiglio Comunale può vietarne la attivazione o
subordinarla a determinate cautele, anche come proposte dall’interessato,
quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica,
dell’ambiente e dell’ordinato governo del territorio. Il Sindaco ed i responsabili dei competenti uffici
comunali adottano gli atti di loro competenza in conformità a quanto stabilito
nella apposita delibera consiliare”;
4. DI DARE ATTO che la norma regolamentare riportata al precedente punto, costituisce di fatto applicazione della disposizione normativa a tutt’oggi vigente, di cui all’art. 216 del r.d. n.1265/1934, in ottemperanza al contenuto della sentenza del TAR richiamata;
5. DI STABILIRE che la presente modifica normativa entri in vigore in data odierna, ove la presente delibera sia dichiarata immediatamente eseguibile;
…omissis…
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.