IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Comune di L’Aquila (Frazione Collebrincioni) a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 1/Collebrincioni datato 28/01/2010 rettificato il 11/05/2010 formato da n. 1 facciata;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 1/Collebrincioni datato 28/01/2010 rettificato il 11/05/2010 ed a corrispondere gli stessi a favore dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Collebrincioni del Comune di L’Aquila;

-    il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di L’Aquila;

-    di autorizzare il Comune di L’Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Comune di L’Aquila e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila Lì 04/06/2010

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato