IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 1/Bazzano datato 26/01/2010 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 1/Bazzano datato 26/01/2010 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di L’Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di L’Aquila e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.
L’Aquila Lì 04/06/2010
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato