DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

Servizio ATTIVITÀ ITTICHE E ZOOTECNICHE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007 (di seguito “Regolamento”), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell’art. 87, paragrafo I, del Trattato CE, e quindi non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, del Trattato stesso;

Vista la nota PEMACQIV n. 34449 del 19/12/2007 della DG-Pesca, relativa alle modalità di applicazione del Regolamento con particolare riguardo al concetto di “beneficiario” ed alla istituzione , ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 4 del Regolamento del registro informatico centralizzato relativo agli aiuti de minimis per il settore della pesca.

Considerato che, l’articolo 4 del Regolamento impone agli Stati membri l’obbligo di comunicazione al beneficiario della natura dell’aiuto e la verifica che i singoli aiuti de minimis non eccedano, nel triennio, i 30 mila euro per beneficiario e complessivamente, per lo Stato Italia, i 94,325 milioni di euro;

Visti gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura 2008/C84/06 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C84 del 3/4/2008;

Visto il Decreto Legislativo 26/05/2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’Art.1, comma 2, della legge 7/3/2003, n. 38, che all’art.6, sostituisce l’art.2 del Decreto Legislativo 18/5/2001, n. 226, e definisce la figura dell’imprenditore ittico;

Visto l’art. 1, comma 1223 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e del D.P.C.M. 23/5/2007 (G.U.R.I. del 12/7/2006, n. 160) relativo agli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

Vista la L.r. 5/08/2004 n. 22, concernente “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica” , pubblicata sul BURA n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004 ed in particolare l’articolo 1 – Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca, di seguito, per brevità, denominato “Fondo”;

Dato atto che con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 7/2010 del 20/02/2010, a decorrere dalla stessa data e sino al termine dei lavori di cui trattasi è stata vietata, nell’area marina in discorso, ogni attività estranea ai lavori in questione, compresa la pesca;

Considerato che la Giunta Regionale d’Abruzzo, con Deliberazione n. 402 del 17/05/2010, in conformità al positivo parere reso dalla Conferenza regionale della Pesca nella seduta del 9/4/2010, ha destinato la somma di euro 100.000,00 per la concessione di aiuti in regime “de minimis” (“aiuto de minimis 2010”) a due specifici segmenti della marineria di Ortona, in conseguenza delle limitazioni alle attività della cosiddetta “piccola pesca costiera” e delle cosiddette “pesche speciali” del novellame da consumo, del bianchetto e del rossetto, dovute ai lavori di prelievo di sabbia nell’area marina ubicata immediatamente a sud-est del porto di Ortona sino al margine nord del promontorio di Acquabella, da utilizzare per il ripascimento morbido di alcuni tratti di costa del litorale abruzzese, e ne ha definito i criteri generali di attuazione, demandando ad atti dirigenziali successivi l’esecuzione delle proprie determinazioni;

Vista la nota n. 001089 del 31/05/2010, del Direttore Generale della DG PEMAC del MIPAF con la quale, in esito alla nota del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria n. 73545 del 21/04/2010, a seguito di verifiche effettuate ai sensi della vigente normativa Comunitaria in materia di aiuti de minimis , si autorizza la Regione Abruzzo ad applicare l’aiuto de minimis 2010;

Dato atto che i soggetti destinatari dell’aiuto in discorso sono gli Operatori economici della pesca professionale:

a)   autorizzati all’esercizio delle cosiddette “pesche speciali” di bianchetto e rossetto che abitualmente operano nell’area interessata dai suddetti lavori di scavo del fondale marino ;

b)   autorizzati all’esercizio della cosiddetta “ piccola pesca” con unità di navi da pesca di stanza nel porto di Ortona che aderiscano volontariamente ad un fermo totale e consecutivo delle attività di pesca della durata di 30 giorni;

Visto l’avviso pubblico relativo all’aiuto de minimis 2010, unito come Allegato 1) al presente Provvedimento e ritenuto di disporne l’approvazione e la conseguente pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca e, a fini meramente notiziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Dato atto che le risorse necessarie, pari ad euro 100.000,00, sono disponibili sul Capitolo di spesa 142338 del Bilancio Regionale corrente e formeranno oggetto di distinti atti ai fini dell’impegno, della liquidazione e del pagamento delle somme dovute;

Vista la l.r. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

Determina

1)   DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato al conferimento delle risorse relative all’aiuto de minimis 2010 unito come Allegato 1) alla presente Determinazione;

2)   DI PUBBLICARE la presente Determinazione, in forma integrale, in data odierna, sul sito internet regionale all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca e, a fini meramente notiziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

3)   DI DARE NOTIZIA ai Componenti della Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura di cui alla L.R. 22/2004 dell’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel suddetto sito internet;

4)   DI TRASMETTERE per conoscenza e per quanto di eventuale competenza il presente provvedimento al Servizio Politiche Regionali e di Cooperazione Interistituzionale - DA9, Via L. Da Vinci n 6 (Palazzo I. Silone).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio DI PAOLO

Allegati:

-    Allegato 1) – avviso pubblico;

-    Allegato 2) – copia della Nota MIPAF n. 001089 del 31/05/2010.

Seguono allegati