DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Pescara, 3 Giugno 2010 N. 32/2010 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di giunta Regionale n.159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art.1, comma 180, della legge 30/12/2004 n.311 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Vista la successiva deliberazione n.189 del 1° marzo 2007 con la quale la giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art.8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art.1, comma 180, legge 30.12.2004 n.311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art.1, comma 180, della legge 30.12.2004 n.311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi prioritari:

1.   razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

2.   interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;

3.   interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;

4.   definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni; attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

5.   interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

6.   revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;

7.   adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;

8.   adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;

9.   introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;

Atteso che, in base all’art.4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n.222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e che, nei medesimi accordi, è definito il finanziamento globale dell’attività assistenziale delle strutture sanitarie sulla base di tariffe predefinite per prestazione individuate nei tariffari regionali (art. 8 sexies);

Vista la L.R. 23.06.2006 n° 20, recante “Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione”;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta nr. 72/2009 del 20 ottobre 2009, con cui è stato stabilito di trasferire anche al regime ambulatoriale l’esecuzione degli interventi di “cataratta” e “liberazione del tunnel carpale“;

Considerato che il Nuovo patto per la salute conferma che le prestazioni relative a cataratta e liberazione del tunnel carpale sono espressamente inserite fra quelle “in alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery”, e che in correlazione alle determinazioni assunte dalle altre regioni, si è proceduto ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico perseguito, con particolare riferimento alla previsione ivi contenuta di una quota di compartecipazione alla spesa del cittadino non esente (ticket) pari ad € 108,45 (centootto/45) per l’intervento di cataratta ed € 95,97 (novantacinque/97) per quello di liberazione del tunnel carpale, fissata in aggiunta alla tariffa di remunerazione degli interventi di che trattasi;

Ritenuto il ticket a carico dei cittadini non esenti appaia obiettivamente incongruo in relazione alle scelte operate per gli stessi interventi in regime ambulatoriale nelle altre Regioni che, in fase di prima attuazione, hanno fissato un ticket minimo o non lo hanno stabilito affatto;

Rilevato che la previsione di una quota di compartecipazione manifestamente superiore a quella stabilita in altre regioni possa comportare effetti distorsivi pregiudizievoli sia ai fini dell’attuazione dell’obiettivo direttamente perseguito con il passaggio dalla chirurgia in day surgery a quella ambulatoriale, sia in relazione alla possibilità di eventi opportunistici di mobilità verso le altre regioni;

Precisato che per gli interventi di cui alla presente deliberazione le indicazioni chirurgiche sono assunte dallo specialista delle branche individuate dopo specifica visita nelle strutture competenti, per l’esecuzione della quale il paziente non esente è tenuto a pagare l’ordinaria quota di compartecipazione alla spesa;

Dato atto della necessità di riesaminare i Disciplinari tecnici già allegati alla Deliberazione 72/2009, al fine di aggiornarli in coerenza con le linee guida nazionali e le normative vigenti e di garantirne la piena adesione alle procedure;

Rilevato che, anche in attuazione delle disposizioni di cui al “Nuovo patto per la salute biennio 2010 – 2012” (Intesa Rep. N. 243 del 3.12.2009), con specifico riguardo al trasferimento di alcune prestazioni dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale, debba provvedersi alla definizione di un sistema di rilevazione delle informazioni relative alle prestazioni eseguite;

Vista la l.r. 6/2007 che al paragrafo 5.4 indica, nella dotazione della rete ospedaliera privata, i Servizi specialistici quali unità con specifica articolazione organizzativa, prevista per le strutture specialistiche ad alta diffusione con vocazione prevalentemente ambulatoriale e/o ad attività a ciclo diurno, con facoltà di utilizzare i posti letto dell’area funzionale omogenea di appartenenza;

Ritenuto di dover individuare al fine dell’erogazione delle prestazioni trasferite dal regime in day surgery a quello ambulatoriale:

-    per la cataratta, le strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative specialistiche di oftalmologia o di servizi specialistici di oftalmologia con PL di Chirurgia Generale;

-    per il tunnel carpale, da strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative di ortopedia e/o chirurgia generale e/o neurochirurgia;

Ritenuto di dover confermare la tariffa stabilita nella deliberazione commissariale 72/2009 per gli interventi di cataratta e liberazione del tunnel carpale, ove eseguiti in regime ambulatoriale, per l’importo di € 1.000,00 (cataratta) e € 885,00 (tunnel carpale);

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di modificare la partecipazione degli utenti alla spesa per gli interventi di “cataratta” e “liberazione del tunnel carpale” e che, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell’Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, a cui sarà trasmesso all’esito della formale adozione;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1)   di revocare la deliberazione del Commissario ad acta n. 72/09 del 20 ottobre 2009;

2)   di stabilire che l’erogazione delle prestazioni relative agli interventi di cui alla presente deliberazione, trasferite in regime ambulatoriale, possa essere eseguita solo:

-    per la cataratta, da strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative specialistiche di oftalmologia o di servizi specialistici di oftalmologia con posti letto di chirurgia generale;

-    per il tunnel carpale, da strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative di Ortopedia e/o chirurgia generale e/o neurochirurgia;

3)   di adottare, per la regolamentazione delle prestazioni trasferite in regime ambulatoriale, i Disciplinari tecnici regionali per l’intervento di cataratta e liberazione del tunnel carpale, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4)   di confermare la tariffa stabilita nella precedente deliberazione per gli interventi di cataratta e liberazione del tunnel carpale ove eseguiti in regime ambulatoriale, per l’importo di € 1.000,00 (cataratta) e € 885,00 (tunnel carpale); 5) di stabilire che per l’esecuzione degli interventi di cui alla presente deliberazione non siano dovute somme a titolo di quota di compartecipazione (ticket), con l’eccezione di quella stabilita in via generale per l’esecuzione della visita specialistica in cui è resa l’indicazione all’intervento;

6)   di stabilire che le attività chirurgiche di che trattasi possono essere esercitate anche in regime ordinario e di day Surgery, esclusivamente per casi clinicamente non suscettibili di trattamento ambulatoriale e, comunque, nel limite massimo del 20% delle prestazioni erogate per singola struttura;

7)   di stabilire che il presente provvedimento è efficace a far data dal 15.06.2010;

8)   di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9)   di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza.

Il Sub Commissario ad acta

D.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta

Dr. Giovanni Chiodi

Seguono allegati