IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- OMISSIS -

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

la ditta SIELPA s.r.l., con sede in Via Bernini 12, 62011  Cingoli – MC, è autorizzata al recupero ambientale della cava Aia Catino individuata in catasto al Fg. 11 particella numero 304  di mq 42558 e successivamente all’attività estrattiva in località Olmo di Bobbi individuata in catasto Fg. 3 partic. nn. 319, 398, 399, 400, 410, 417 per complessivi mq. 75.202 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1- La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta regionale n. 204 del 23.01.1985, le condizioni riportate nell’estratto verbale Conferenza dei Servizi del 22.10.2007, e le prescrizioni della Direzione Regionale Sviluppo Economico sopra riportate.

Art. 2-La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con te5rmini bene infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata;

Art. 3- L’autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività di recupero deve essere iniziata entro novanta giorni dalla denuncia di inizio lavori. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti non pervenga al predetto servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto;

Art. 4- Il deposito cauzionale per un importo nella misura di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria n. 0140.0844330.57 emessa in data 25.02.2010 dalla Fondiaria-SAI s.p.a agenzia di Macerata centro la quale con cadenza biennale, dovrà essere, adeguata su base ISTAT e potrà essere svincolata solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere:

Art. 5- La ditta deve fornire, al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art.6- Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    I lavori di coltivazione possono essere avviati solo dopo l’avvenuta redazione, da parte dell’Ufficio Cave, di un verbale di accertamento sulla corretta perimetrazione dell’area di cava;

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere segnalata mediante apposizione di recinto e apposito avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    Il materiale  terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di abbandono;

-    Devono essere mantenute le distanze dalla strada come da prescrizione della Provincia;

-    Le scarpate finali di ripristino devono essere raccordate in maniera armonica con i terreni circostanti secondo la morfologia naturale degli stessi.

Art. 7- La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8- La quantità di materiale estraibile è pari a 1.025.000 metri cubi.

Art. 9- La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge.

Art. 10- Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11- Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

Art. 12- Il presente Provvedimento deve essere pubblicato. per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Geom. Giovanni Cesario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Giovanni Cesario