Il presidente
della giunta regionale
Omissis
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Crognaleto a
favore della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 2 datato 28/01/2010
formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Crognaleto a
riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 2
datato 28/01/2010 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Crognaleto ad
applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Crognaleto a
reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R.
n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a
rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come
tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e
altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Crognaleto e
della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato
nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune
e della Ditta.
L’Aquila Lì 01.06.2010
Il
presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato