GIUNTA REGIONALE

Omissis

La giunta regionale

Visti:

-    l’art. 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s. m. i.,

-    l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,

-    l’art. 138 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che delega alle Regioni, tra l’altro, la determinazione del Calendario scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003,

-    gli artt. 5 e 8 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-    l’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”,

-    gli artt. 7 e 10 del D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”,

-    il D. M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 80 del 3.10.2007 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico,

-    l’O. M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 92 del 5.11.2007 “Attività recupero debiti”,

-    la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",

-    la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

Tenuto conto che il Calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come segue:

-    tutte le domeniche

-    il 1° novembre, festa di tutti i Santi

-    l’8 dicembre, Immacolata Concezione

-    25 dicembre, Natale

-    26 dicembre, Santo Stefano

-    1° gennaio, Capodanno

-    6 gennaio, Epifania

-    il lunedì dopo Pasqua

-    il 25 aprile, anniversario della Liberazione

-    il 1° maggio, festa del Lavoro

-    il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

-    la festa del santo Patrono;

Ritenuto opportuno definire i margini regionali, nel rispetto del citato DPR 8 marzo 1999, n. 275, che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base della programmazione didattica del collegio dei docenti, di procedere ad opportuni adattamenti del Calendario scolastico regionale, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;

Tenuto conto del parere espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo con nota prot. AOODRAB n. 4954 del 4.5.2010, acquisita al prot. della Direzione in data 6 maggio 2010, al n. RA85051/DL24/A;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l’anno 2010/2011 come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche dell’Istruzione, dell’Educazione e del Diritto allo Studio” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1)   Di approvare il Calendario scolastico 2010/2011, come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:

-    le lezioni hanno inizio lunedì 20 settembre 2010;

-    le lezioni hanno termine sabato 11 giugno 2011 e giovedì 30 giugno 2011 per la sola scuola dell’infanzia;

-    le lezioni sono sospese:

-    da venerdì 24 dicembre 2010 a giovedì 6 gennaio 2011,

-    da giovedì 21 aprile 2011 a mercoledì 27 aprile 2011;

-    i giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono n. 207, o 206, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le lezioni.

2)   Di disporre che:

-    le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell’Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti del Calendario scolastico regionale, all’interno dei 207 o 206 giorni stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 297/94 e dal DPR 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;

-    i suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;

-    i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, nel corso dell’anno scolastico, delle attività educative e didattiche, da compensare, in altri periodi dell’anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero.

3)   Di stabilire che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare i calendari di cui sopra, approvati, al competente Servizio della Direzione “Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, entro il 30 settembre 2010, allegando lo stralcio del verbale e della delibera dell’Organo collegiale.

4)   Di stabilire, altresì, che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare, in tempi utili, il proprio calendario agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.

5)   Di trasmettere il presente provvedimento alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane.

6)   Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.

7)   Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito www.regione.abruzzo.it.

Segue allegato