Il vigente Statuto comunale,approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18 settembre 2002 è integrato dal seguente articolo:
Art. 42-bis Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Il Comune visti gli articoli 1,2,3,5,43,114,118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant’altro riconoscerà il Consiglio Comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano dell’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute le proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fine di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli articoli 31 e 114 del D.Lgs.n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.
F.to il vicesindaco