IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) Di integrare come appresso lo Statuto Comunale.
Dopo l’art. 14 viene inserito l’art. 14 bis che testualmente recita:
“Esimente alle cause di ineleggibilità o
incompatibilità
“In conformità alle previsioni degli artt. 63, comma 1, e 67 del Decreto Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, il Consigliere Comunale, il Presidente del Consiglio e l’Assessore possono essere nominati o designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di Enti, Società di capitale pubblico o misto, Consorzi, Istituzioni, Aziende, Fondazioni e Società, comunque partecipate dall’Amministrazione Comunale, a condizione che in essi la partecipazione del comune sia inferiore al 20 per cento e a condizione che nel caso in cui essi ricevano dal comune, in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, la parte facoltativa non superi nell’anno il dieci per cento del totale delle Entrate dell’Ente.
Si fanno altresì salvi i diritti di rappresentanza delle minoranze nel rispetto del principio di proporzionalità .”
VISTO PER
L’AUTENTICITA’ DELLO STRALCIO DALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 9 DEL 20.04.2010.
Casalincontrada, 25 maggio 2010
IL SINDACO
Avv. Concetta Di Luzio