IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   Di integrare come appresso lo Statuto Comunale.

      Dopo l’art. 14 viene inserito l’art. 14 bis che testualmente recita:

      “Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

      “In conformità alle previsioni degli artt. 63, comma 1, e 67 del Decreto Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, il Consigliere Comunale, il Presidente del Consiglio e l’Assessore  possono essere nominati o designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di Enti, Società di capitale pubblico o misto, Consorzi, Istituzioni, Aziende, Fondazioni e Società, comunque partecipate dall’Amministrazione Comunale, a condizione che in essi la partecipazione del comune sia inferiore al 20 per cento e a condizione che nel caso in cui essi ricevano dal comune, in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, la parte facoltativa non superi nell’anno il dieci per cento del totale delle Entrate dell’Ente.

      Si fanno altresì salvi i diritti di rappresentanza delle minoranze nel rispetto del principio di proporzionalità .”

VISTO PER L’AUTENTICITA’ DELLO STRALCIO DALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 9 DEL 20.04.2010.

Casalincontrada, 25 maggio 2010

IL SINDACO

Avv. Concetta Di Luzio