CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2ª Commissione consiliare permanente svolta dal consigliere Ricciuti nella seduta consiliare del 9.3.2010 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 659/C del 16 novembre 2009 avente per oggetto: "L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"e D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sui Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nel territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini interregionali dei Fiumi Sangro, Tronto e Trigno e nei Bacini nazionali dei Fiumi Tevere e Liri-Garigliano. Unificazione dei Programmi degli Interventi Strutturali in materia di difesa del suolo;

Vista la legge 18.5.89, n. 183 recante "norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, ed in particolare:

-    l'art. 17, comma 1, che definisce il "piano di bacino", individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-    l'art. 12 che istituisce le Autorità di Bacino Nazionali;

-    l'art. 15 che detta norme per la costituzione delle Autorità di Bacino di rilievo interregionale;

-    l'art. 16 che detta norme in materia di Bacini di rilievo regionale;

Vista la L. 4.12.1993 n. 493, che ha integrato l'art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 recante "misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999, n. 226, che:

-    all'art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l'adozione dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

-    all'art. 1, comma 1 bis, statuisce l'approvazione, in attesa della predisposizione dei piani stralcio di bacino di cui al punto precedente ed in deroga alle procedure della L. 183/1989, dei "piani straordinari" quali strumenti emergenziali diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, contenenti in particolare la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180", pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3, che in particolare:

-    all'art. 2, punto 2.1:

-    specifica gli obiettivi principali prefissati dall'art. l, comma 1 e 1 bis, del D.L. n. 180/1998, consistenti nella perimetrazione su tutto il territorio nazionale delle aree interessate da condizioni di rischio idrogeologico;

-    individua quale elemento essenziale per la determinazione del livello di pericolosità la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili e dei quali si ha cognizione al momento presente;

-    precisa gli elementi a rischio da considerare secondo un ordine prioritario di importanza che pone al vertice l'incolumità delle persone e, dunque, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica e, a seguire, le aree in cui insistono insediamenti produttivi ed impianti tecnologici di rilievo, le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, il patrimonio ambientale ed i beni culturali di interesse rilevante, le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie;

-    identifica tre distinte fasi di attività da perseguire, contraddistinte come individuazione delle aree a rischio idrogeologico (fase I), perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia (fase II), programmazione della mitigazione del rischio (fase III), corrispondenti a diversi livelli di approfondimento, finalizzate alla redazione dell'elaborato definitivo;

-    all'art. 2, punti 2.2 e 2.3:

-    distingue quattro classi di rischio, a gravosità crescente, definite come moderato R1, medio R2, elevato R3 e molto elevato R4, con riferimento alla incolumità delle persone, danni agli edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale ed alle attività socio-economiche;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000, n. 365 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile" che, all'art. 1 bis, reca norme procedurali per l'adozione dei progetti di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico;

Viste:

-    la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

-    la legge della Regione Abruzzo 16 luglio 1997, n. 59 recante "Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto"che, in attuazione dell'art. 15 della L. n. 183/1989 sopra citata, istituisce l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto;

-    la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998, n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

-    la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998, n. 78 recante, in attuazione dell'art. 15 della L. n. 183/1989 sopra citata, l'istituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;

-    la legge della Regione Abruzzo 43/2001 istitutiva, in attuazione dell'art. 15 della L. n. 183/1989 sopra citata, dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro;

Visto il D.Lgs. 152/06 ed in particolare l'art. 170, comma 2bis, come da ultimo modificato con L. 13/09, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte Terza del medesimo D.Lgs. 152/06, le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore" dalle medesime Autorità;

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 659/C del 16/11/2009 dichiara:

Evidenziato che, in attuazione dell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 180/1998 sopra citato, la Regione Abruzzo e le Autorità di Bacino Nazionali ed Interregionali, competenti su porzioni di territorio abruzzese ricomprese nei Bacini di relativa appartenenza, hanno approvato i Piani Straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico molto elevato nell'ambito dei territori appartenenti ai distinti Bacini idrografici di rilievo regionale, interregionale e nazionale;

Evidenziato che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/1989 e ribadito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 180/1998, da ultimo modificato con L. 226/1999 e art. 1 bis della L. 365/2000, sopra visti:

-    la Regione Abruzzo, con verbale consiliare n. 94/7 del 29.1.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del 01.2.2008), ha approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

-    la Regione Abruzzo, con verbale consiliare n. 103/5 del 27.5.2008 (pubblicato sul BURA n. 49 Speciale del 18.6.2008), ha approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito al territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro;

-    la Regione Abruzzo, con verbale consiliare n. 121/4 del 7.11.2008 (pubblicato sul BURA n. 5 Ordinario del 21.1.2009), ha approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del Fiume Tronto riferito al territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Tronto;

-    l'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 121 del 16.4.2008, ha adottato il Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Trigno riferito al territorio abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Trigno (Avviso di adozione pubblicato sul BURA n. 3 del 14.1.2009);

-    l'Autorità di Bacino Nazionale del Tevere, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 114 del 5.4.2006, ha adottato il Piano stralcio di assetto idrogeologico, di seguito approvato con D.P.C.M. 10.11.2006 (pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9.2.2007);

-    l'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 5.4.2006, ha adottato il Piano stralcio di assetto idrogeologico, di seguito approvato con D.P.C.M. 12.12.2006 (pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28.5.2007);

Considerato che i Piani Stralcio di Bacino sopra indicati individuano e perimetrano nel territorio della Regione Abruzzo, in attuazione dei criteri stabiliti nel D.P.C.M. del 29.9.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 180/98" sopra citato, le aree di rischio idrogeomorfologico, distinte in R4 (Rischio molto elevato), R3 (Rischio elevato), R2 (Rischio medio), R1 (Rischio moderato), indicando, al contempo, le necessità di intervento strutturale riguardanti le porzioni di territorio abruzzese ricomprese nei Bacini di relativa appartenenza territoriale;

Evidenziato che i Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico si attuano sia attraverso l'applicazione di misure non strutturali, coincidenti con vincoli all'utilizzazione territoriale, quali risultano contemplate nelle relative norme di attuazione, sia attraverso la realizzazione di interventi strutturali contenuti in programmi poliennali di difesa suolo, di carattere strategico, ordinario, e programmi di carattere puntuale di risanamento, derivanti dalle risorse finanziarie rese disponibili ai fini del risanamento idrogeologico e della mitigazione del rischio;

Dato atto che il D.P.C.M. del 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 180/98", sopra citato, individua criteri generali di priorità per la realizzazione degli interventi di risanamento e consolidamento idrogeologico, criteri di seguito elencati:

A.  Livello di rischio;

B.  Entità del bene esposto al rischio;

C.  Entità del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte;

Dato atto che, con riferimento ai beni ipoteticamente coinvolti dagli eventi calamitosi di cui al punto B) del precedente capoverso, sarà osservato il seguente ordine di priorità considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumità delle persone e con carattere di priorità:

-    gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;

-    le aree in cui insistono insediamenti produttivi e/o impianti tecnologici di rilievo;

-    le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica ed, a seguire, di carattere secondario;

-    il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante;

-    le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie;

Ritenuto opportuno stabilire, in attuazione concreta dei principi sopra visti ed in considerazione della storica scarsità di risorse finanziarie rese disponibili in materia di difesa del suolo a fronte della vastità dei fenomeni di dissesto da frana presenti all'interno del territorio abruzzese, taluni criteri prioritari per gli interventi strutturali riferiti ai Comuni che presentano aree a rischio molto elevato ed elevato, in modo da ricomprenderli in tre distinte categorie di valore crescente, nei termini di seguito rappresentati;

1.   Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di vasta estensione territoriale e con beni esposti di primaria importanza;

2.   Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di media-piccola estensione o con beni esposti di secondaria importanza;

3.   Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 già parzialmente risanate attraverso interventi di consistente impegno finanziario, realizzati o in corso di realizzazione;

Visto, per quanto sopra, il programma degli interventi strutturali concernente l'intero territorio della Regione Abruzzo, predisposto dal Servizio Difesa del Suolo in base ai risultati scientifici degli studi redatti a fondamento dei Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sopra elencati, ed elaborato secondo i criteri prioritari sopra illustrati, riferito ai Comuni che presentano aree a rischio molto elevato o elevato, ricompresi in tre classi di valore crescente, elencati in ordine alfabetico e per Provincia di appartenenza che, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Allegato 1, esteso all'intero territorio regionale, è stato predisposto dal Servizio Difesa del Suolo mediante inserimento dei dati provenienti dai Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sopra citati, contenenti le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico effettuate secondo distinti criteri di individuazione e rappresentazione;

Rilevato che le situazioni di rischio idrogeologico possono modificarsi in ragione:

-    del rapido evolversi degli eventi con l'aggravarsi di particolari situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate, con modificazione dell'entità e rilevanza dei beni coinvolti e/o del numero di persone;

-    di studi di maggiore dettaglio e/o accertamenti "in situ" che portino a valutare un livello di rischio superiore od inferiore a quello ad oggi determinato, con la conseguente necessità di aggiornare l'ordine prioritario degli interventi sopra visto;

-    dell'accertamento eventuale di palesi errori cartografici a cura della Direzione competente;

-    delle modificazioni apportate dalla competente Autorità di Bacino, anche in riscontro alle proposte avanzate dagli Enti Locali;

-    della dimostrata esigenza di eventuali completamenti urgenti;

-    del grado di risanamento e mitigazione del rischio sull'insieme delle aree perimetrate nell'ambito dell'intero territorio di ciascun Comune attraverso la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento idrogeologico finanziate, nonché dei finanziamenti erogati in materia di difesa del suolo, anche attraverso le risorse assegnate direttamente agli EE.LL. da parte di altre Amministrazioni, in relazione alla mitigazione del rischio derivante dagli interventi in corso di esecuzione;

Dato atto che:

-    in particolari situazioni, a seguito di valutazione del competente Servizio della Giunta Regionale, le modificazioni delle situazioni di rischio possono comportare la necessità di dare corso ad interventi di risanamento anche al di fuori delle aree perimetrate come sopra indicate;

-    i suddetti interventi possono essere realizzati esclusivamente per aree di rischio molto elevato R4, a seguito di parere positivo rilasciato dall' Autorità di Bacino territorialmente competente entro 30 giorni dalla presentazione della istanza da parte dell' Amministrazione Locale interessata;

-    in mancanza del rilascio del suddetto parere da parte dell'Autorità di Bacino interessata entro 30 giorni dalla richiesta dell'EE.LL., lo stesso potrà ritenersi positivamente rilasciato, per aree di rischio molto elevato R4, sia nei casi di aumento e ampliamento del rischio medesimo, sia di definizione di nuove aree di rischio R4: entro i successivi 6 mesi l'Autorità di Bacino realizza la perimetrazione definitiva delle aree anche in base alla valutazione del competente Servizio della G.R.;

Considerato che le "scarpate morfologiche", ove contemplate nelle Carte della Pericolosità dei distinti Piani Stralcio di bacino vigenti, possono generare condizioni di rischio elevato e/o molto elevato, con riferimento ai beni esposti sopra elencati, quali contemplati nel D.P.C.M. del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180", e possono, in tali casi, essere risanate attraverso interventi strutturali, in presenza delle relative perimetrazioni di rischio approvate dalla competente Autorità di Bacino;

Ritenuto necessario autorizzare il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo a porre in essere le attività sopra indicate ed i conseguenti adeguamenti dell'Allegato 1;

Dato atto che, in ragione della carenza di risorse disponibili per il risanamento idrogeologico e del considerevole numero di aree a rischio molto elevato ed elevato, appare necessario stabilire le modalità di assegnazione delle future risorse finanziarie di settore che saranno finalizzate a dare priorità a:

-    interventi strutturali urgenti nei casi accertati di aggravamento delle situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate;

-    completamento funzionale, se accertato, degli interventi in corso di realizzazione attraverso i programmi finanziati;

-    applicazione del principio della rotazione tra i Comuni;

Ritenuto conseguentemente necessario autorizzare il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo a stabilire le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie discendenti dai diversi canali finanziari utilizzati per l'attuazione delle priorità di intervento contenute nell'Allegato 1 sopra citato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo i criteri di allocazione sopra esplicitati;

Preso atto, altresì, di quanto disposto dall'art 6 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;

Ravvisata l'opportunità di stabilire che:

-    per l'affidamento dei lavori si procederà ai sensi della normativa vigente in materia di LL.PP.;

-    la realizzazione delle opere di consolidamento di cui trattasi sarà affidata, di norma, in concessione al Comune territorialmente competente, fatta salva la previsione di cui alla L.R. n. 81/1998, art. 19, comma 22;

Ritenuto altresì opportuno demandare al Servizio Difesa del Suolo l'attuazione del presente atto deliberativo, autorizzando il Dirigente preposto al Servizio a disporre con propria determinazione ogni attività conseguente, ivi comprese le eventuali proroghe dei termini temporali fissati per i Concessionari e le autorizzazioni, per gli stessi, all'utilizzo delle economie per opere complementari al progetto;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

Uditi gli interventi dei consiglieri Acerbo, D'Alessandro Cesare, dell'assessore Di Paolo, Di Pangrazio, Ricciuti nella seduta del 9.3.2010;

Visto l'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Di Pangrazio, Sclocco e Di Luca che messo a votazione è approvato all'unanimità e che di seguito di riporta:

Inserire tra la parte AUTORIZZARE e DARE ATTO il seguente punto: "DARE MANDATO alla Giunta regionale di definire, attraverso propria delibera, vista l'opportunità di consentire la variazione o l'integrazione delle previsioni del presente atto deliberativo in relazione all'esistenza di aree di caratteristiche R3 ed R4 ad oggi ancora non inserite nel vigente PAI, le modalità volte a consentire l'inserimento speditivo nel PAI e nelle previsioni di intervento di cui al Programma dell'Allegato 1 al presente atto delle aree interessate. Tale inserimento verrà disposto con atto Dirigenziale a seguito di formale istanza da parte dell'Amministrazione Comunale competente. La valutazione speditiva del dirigente si baserà sulla documentazione tecnico - scientifica in suo possesso e di quella messa a disposizione dalle Amministrazioni Comunali in allegato all'istanza. Detta valutazione sarà successivamente posta a ratifica della competente Autorità di Bacino al fine di determinare la variante di Piano. L'Autorità dovrà esprimersi in maniera confermativa o con diniego a seguito di propria istruttoria in tempi congrui."

Udito l'intervento del consigliere Caramanico;

A maggioranza statutaria espressa con votazione per appello nominale

DELIBERA

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di:

PRENDERE ATTO delle necessità di intervento strutturale, quali individuate nei Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico elencati in premessa, riguardanti le porzioni di territorio abruzzese ricomprese nei Bacini di rispettiva appartenenza territoriale, basate sui risultati scientifici degli studi redatti a fondamento dei medesimi Piani;

ASSUMERE quali indirizzi per la realizzazione degli interventi strutturali, nei Comuni che presentano aree a rischio molto elevato e/o elevato, la suddivisione in tre classi di valore crescente, nei termini di seguito rappresentati:

1.   Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di vasta estensione territoriale e con beni esposti di primaria importanza;

2.   Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di media-piccola estensione o con beni esposti di secondaria importanza;

3.   Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 già parzialmente risanate attraverso interventi di consistente impegno finanziario, realizzati o in corso di realizzazione.

APPROVARE il programma degli interventi strutturali concernente l'intero territorio della Regione Abruzzo, predisposto dal Servizio Regionale Difesa del Suolo in base ai risultati scientifici degli studi redatti a fondamento dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ed elaborato secondo i criteri prioritari sopra illustrati, riferito ai Comuni che presentano aree a rischio molto elevato e/o elevato, ricompresi in tre classi di valore crescente, elencati in ordine alfabetico e per Provincia di appartenenza che, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

STABILIRE che le situazioni di rischio idrogeologico possono modificarsi in ragione:

-    del rapido evolversi degli eventi con l'aggravarsi di particolari situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate, con modificazione dell'entità e rilevanza dei beni coinvolti e/o del numero di persone;

-    di studi di maggiore dettaglio e/o accertamenti "in situ" che portino a valutare un livello di rischio superiore od inferiore a quello ad oggi determinato, con la conseguente necessità di aggiornare l'ordine prioritario degli interventi sopra visto;

-    dell'accertamento eventuale di palesi errori cartografici a cura della Direzione competente;

-    delle modificazioni apportate dalla competente Autorità di Bacino, anche in riscontro alle proposte avanzate dagli Enti Locali;

-    della definizione, da parte dell'Autorità di Bacino competente, di aree di rischio R4 e/o R3 in corrispondenza di scarpate morfologiche, su proposta di perimetrazione da parte degli EE.LL. interessati;

-    della dimostrata esigenza di eventuali completamenti urgenti;

-    del grado di risanamento e mitigazione del rischio sull'insieme delle aree perimetrate nell'ambito dell'intero territorio di ciascun Comune attraverso la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento idrogeologico finanziate, nonché dei finanziamenti erogati in materia di difesa del suolo, anche attraverso le risorse assegnate direttamente agli EE.LL. da parte di altre Amministrazioni, in relazione alla mitigazione del rischio derivante dagli interventi in corso di esecuzione.

STABILIRE CHE:

-    in particolari situazioni, a seguito di valutazione del competente Servizio della Giunta Regionale, le modificazioni delle situazioni di rischio possono comportare la necessità di dare corso ad interventi di risanamento anche al di fuori delle aree perimetrate come sopra indicate;

-    i suddetti interventi possono essere realizzati esclusivamente per aree di rischio molto elevato R4, a seguito di parere positivo rilasciato dall' Autorità di Bacino territorialmente competente entro 30 giorni dalla presentazione dell' istanza da parte dell'Amministrazione Locale interessata;

-    in mancanza del rilascio del suddetto parere da parte dell' Autorità di Bacino interessata entro 30 giorni dalla richiesta dell'EE.LL., lo stesso potrà ritenersi positivamente rilasciato, per aree di rischio molto elevato R4, sia nei casi di aumento e ampliamento del rischio medesimo, sia di definizione di nuove aree di rischio R4: nei 6 mesi successivi l'Autorità di Bacino realizza la perimetrazione definitiva delle aree anche in base alla valutazione del competente Servizio della G.R.

DEFINIRE le modalità di assegnazione delle future risorse finanziarie di settore che saranno finalizzate a dare priorità di intervento a:

-    interventi strutturali urgenti nei casi accertati di aggravamento delle situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate;

-    completamento funzionale, se accertato, degli interventi in corso di realizzazione attraverso i programmi finanziati;

-    applicazione del principio della rotazione tra i Comuni.

AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo:

A   a porre in essere le attività sopra indicate ed i conseguenti eventuali adeguamenti dell'Allegato 1;

B   a stabilire le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie rese disponibili in materia di difesa del suolo e discendenti dai diversi canali finanziari in relazione alle priorità individuate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i criteri di allocazione sopra esplicitati;

C   a disporre, con motivata determinazione, l'affidamento dei finanziamenti in concessione ai Comuni, ovvero in capo alla Regione o altro Ente, così come stabilito dalla L.R. n. 81/98, art. 19, comma 22;

D   a provvedere, in caso di inadempienza, a revocare la concessione ed attribuirla, in ragione della natura delle opere, ad altro EE.LL. territorialmente competente;

E    a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo e dare mandato, altresì, al Dirigente preposto al Servizio a disporre, con propria determinazione, ogni attività conseguente, ivi comprese le eventuali proroghe dei termini temporali fissati per i concessionari e le autorizzazioni, per gli stessi, all'utilizzo delle economie per opere complementari al progetto principale.

DARE MANDATO alla Giunta regionale di definire, attraverso propria delibera, vista l'opportunità di consentire la variazione o l'integrazione delle previsioni del presente atto deliberativo in relazione all'esistenza di aree di caratteristiche R3 ed R4 ad oggi ancora non inserite nel vigente PAI, le modalità volte a consentire l'inserimento speditivo nel PAI e nelle previsioni di intervento di cui al Programma dell'Allegato 1 al presente atto delle aree interessate. Tale inserimento verrà disposto con atto Dirigenziale a seguito di formale istanza da parte dell'Amministrazione Comunale competente. La valutazione speditiva del dirigente si baserà sulla documentazione tecnico - scientifica in suo possesso e di quella messa a disposizione dalle Amministrazioni Comunali in allegato all'istanza. Detta valutazione sarà successivamente posta a ratifica della competente Autorità di Bacino al fine di determinare la variante di Piano. L'Autorità dovrà esprimersi in maniera confermativa o con diniego a seguito di propria istruttoria in tempi congrui;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale per i successivi adempimenti di rito a cura della Direzione Regionale "LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa" - Servizio Difesa del Suolo.

Segue allegato