il dirigente del servizio

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale e dell’Accordo 17/12/2009 n. 253 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Visto il provvedimento del Dirigente del servizio veterinario regionale n.  DG11/117 del 15 giugno 2009 con il quale assegnava  IT 1978 CE allo stabilimento della ditta “Natur Trota Srl” con sede legale in viale del Lavoro 45 – comune di San Martino Buon Albergo (VR) e stabilimento in via L’Aquila 9, comune di Bussi sul Tirino (PE), per l’attività di cernita e sezionamento di prodotti della pesca;

Acquisita con prot. RA/58713 del 30.03.2010 la nota dell’ Az. A. S. L. di Pescara con la quale trasmetteva la richiesta della Ditta in oggetto di revoca del numero di riconoscimento per lo stabilimento già menzionato;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto ciò  premesso

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa –

-    di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento IT 1978 CE rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale DG11/117 del 15 giugno 2009 all’impianto di cernita e sezionamento prodotti della pesca della Ditta “Natur Trota Srl” con sede legale in viale del Lavoro 45 – comune di San Martino Buon Albergo (VR) e stabilimento in via L’Aquila 9, comune di Bussi sul Tirino (PE),

-    di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

-    di inviare il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della ASL, competente per territorio;

-    di comunicare dell’adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino (PE), località ove ha sede lo stabilimento in parola;

-    di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;

-    di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli