IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.
Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale e dell’Accordo 17/12/2009 n. 253 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale;
Visto il regolamento Reg. (CE) del 5/12/2005 n. 2076 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
Visto il regolamento Reg. (CE) del 30/11/2009 n. 1162/2009 regolamento della commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004
Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
Visto il precedente provvedimento regionale DG11/201 del 05 novembre 2008 di assegnazione del numero di riconoscimento definitivo all’impresa alimentare della ditta “D.D.M. 3 S.n.c. di Manucci R. & C” per l’impianto di riconfezionamento formaggi e trasformazione di prodotti a base di carne con sede in via Napoli 53 nel comune di Tortoreto (TE);
Acquisito il fascicolo dell’Az. A.S.L. di Teramo
prot. 105 del 08/02/2010 pervenuto alla regione Abruzzo il 15/02/2010 con prot.
RA28862 contenente tra gli altri documenti l’istanza della Ditta “D.D.M. 3
S.n.c. di Manucci R. & C.” tendente ad ottenere l’aggiornamento del
riconoscimento del proprio impianto riconosciuto con il n. IT 9
Visto il parere favorevole espresso in data 03/02/2010 dal servizio veterinario della A.S.L. di Teramo;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –
1) di aggiornare il riconoscimento definitivo all’impresa alimentare “D.D.M. 3 S.n.c. di Manucci R. & C.” con impianto in via Napoli 53, comune di Tortoreto (TE) prendendo atto delle modifiche strutturali come da planimetrie e relazioni tecniche presentate nonché della variazione della tipologia prodotti;
2) di confermare il numero unico di riconoscimento definitivo
Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute,
Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;
- Impianto: centro di riconfezionamento,
categoria 0 – attività generali, (riconfezionamento prodotti a base di latte,
insaccati cotti e crudi, carni salate cotte, crude e stagionate, disosso carni
salate stagionate);
- Impianto: stabilimento di trasformazione
categoria 6 – prodotti a base di carne;
il Sig. Di Berardino Marcello, C.F. DBRMCL62R19E058Q, in qualità di legale rappresentante della ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;
3) di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Sanità;
4) di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Teramo che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
5) di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
7) di
pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli