IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 DPR. 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991”, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Associazione “ATLANTIDE”con sede in San Salvo (CH);

Vista l’istanza dell’11/6/2009 presentata dal Presidente e legale rappresentante della Associazione “ATLANTIDE” con sede in San Salvo (CH), Via Enrico Toti, n. 1, successivamente regolarizzata all’esito della produzione della documentazione prevista, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Associazione e l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visto l’Atto Costitutivo di Associazione del 23/5/2002 rep. n. 10734, racc n. 6903 a rogito della dott.ssa Manuela Carmina, notaio in Cupello, lo Statuto, allegato “B” del medesimo atto;

Visto il successivo Verbale di assemblea straordinaria del 4 maggio 2009, a rogito del dott. Andrea Bafunno, notaio in San Salvo, rep. n. 48763, racc. n. 13193 e lo Statuto allegato “B” del medesimo atto;

Accertata, sulla base dello Statuto dell’Ente e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Associazione “ATLANTIDE”, con sede in San Salvo, si sono realizzati per il tramite di tre Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data 30/9/2009. 10/2/2010 e 4/5/2010;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 4/5/2010 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della Associazione “ATLANTIDE”, con sede in San Salvo (CH) da parte delle competenti Direzioni regionali;

Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità della Associazione, quali quelle di promozione della cultura, del tempo libero e delle attività sociali;

Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Associazione “ATLANTIDE”, con sede in San Salvo (CH) e per l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

-    di concedere, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005, il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata alla Associazione “ATLANTIDE”, con sede in San Salvo (CH), Via Enrico Toti, n. 1;

-    di iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto all’interessato, ai sensi dell’art. 21 della L. 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di notifica del presente atto all’interessato, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del D.P.R.  24/11/1971 n. 1199.

L’Aquila, lì 21 maggio 2010

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

Segue allegato