IL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dr. Giovanni Chiodi, è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Atteso che tra gli interventi attribuiti al Commissario è previsto anche quello relativo alla revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità del preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del piano di rientro

Vista la legge regionale n. 5 del 10-03-2008 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Sanitario Regionale 2008/2010;

Visto il paragrafo 5.2.4.2.1 “L’UVM nella regolarizzazione dell’accesso al sistema residenziale” del surrichiamato Piano, con il quale si è provveduto, fra l’altro, a regolamentare le modalità di accesso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, alle prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale e domiciliare erogate dagli istituti di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 nonché alle strutture residenziali psichiatriche;

Considerato che nel paragrafo di che trattasi al punto 1) “Le UVM deputate al rilascio delle autorizzazioni” è previsto che “Nel caso siano trascorsi più di 3 (tre) giorni lavorativi senza parere dell’UVM vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell’UVM che potrà: a) confermare regime e livello di assistenza individuato dalla equipe della struttura; b) proporre modifiche di regime/livello di assistenza; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione”. “L’UVM di cui al punto b) è tenuta a fornire risposta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa nonché il relativo progetto personalizzato. Nel caso siano trascorsi più di 10 (dieci) giorni lavorativi senza che l’UVM abbia espresso il proprio parere, vale il silenzio assenso ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso vale fino a valutazione da parte della UVM di cui sopra che potrà: a) confermare o modificare regime e livello di assistenza individuato dall’equipe sanitaria della struttura; b) confermare o modificare il progetto personalizzato; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura SSN per quella prestazione”

Rilevato che la vigenza delle surrichiamate disposizioni non consente di poter assicurare pienamente il rispetto dei tetti di spesa assegnati alle strutture private di che trattasi atteso che la possibilità per il paziente di accedere direttamente a dette tipologie assistenziali, senza il preventivo assenzo dell’U.V.M., non consente alle USL il costante controllo della spesa sanitaria con riferimento alle prestazioni di che trattasi e, pertanto, le disposizioni in parola non appaiono coerenti che le linee del piano di rientro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione degli effetti delle disposizioni surrichiamate;

Atteso che il presente decreto riveste i caratteri di indifferibilità e di urgenza, tali da necessitare il rinvio della acquisizione del parere di approvazione proprio dei Dicasteri della Salute e dell’Economia e delle Finanze - di cui all’Accordo siglato con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario – successivamente alla sua emanazione;

Visto l’art. 120 della Costituzione Italiana;

DECRETA

ART. 1

1.   Sono sospese le disposizioni di cui al punto 5.2.4.2.1. della Legge regionale n. 5/2008 e precisamente: “Nel caso siano trascorsi più di 3 (tre) giorni lavorativi senza parere dell’UVM vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell’UVM che potrà: a) confermare regime e livello di assistenza individuato dalla equipe della struttura; b) proporre modifiche di regime/livello di assistenza; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione”. “L’UVM di cui al punto b) è tenuta a fornire risposta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa nonché il relativo progetto personalizzato. Nel caso siano trascorsi più di 10 (dieci) giorni lavorativi senza che l’UVM abbia espresso il proprio parere, vale il silenzio assenso ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso vale fino a valutazione da parte della UVM di cui sopra che potrà: a) confermare o modificare regime e livello di assistenza individuato dall’equipe sanitaria della struttura; b) confermare o modificare il progetto personalizzato; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura SSN per quella prestazione”.

2.   La sospensione è disposta per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale, o sino all’eventuale abrogazione, ove anteriore.

ART. 2

1.   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2.   E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Giovanni Chiodi