GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la D.G.R. 5 di cui all’oggetto, pubblicata sul B.U.R.A. n. 63 Ord. del 9 dicembre 2009;
Richiamato il testo della Direttiva Tecnica Regionale allegato al citato provvedimento amministrativo per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamata, in particolare, la disposizione riportata all’ultimo capoverso della voce TRASPORTO, di cui al paragrafo C) STOCCAGGIO E TRASPORTO, (pag. 7 della Direttiva) che recita “Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide vengano avviate, mediante trasporto su gomma, ad impianti di depurazione ovvero a sansifici, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti”;
Constatato, su segnalazione delle associazioni degli operatori del settore, che la suddetta disposizione:
- limita impropriamente il campo d’applicazione al trasporto su gomma;
- può ingenerare incertezza tra gli operatori, in quanto attiene a disposizioni che esulano dalle finalità di regolamentazione dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei Frantoi oleari;
Constatato, inoltre, che l’eliminazione del richiamato capoverso dal testo della Direttiva Tecnica:
- è pienamente compatibile e, pertanto, non contrasta in alcun modo con le disposizioni della normativa nazionale di cui alla Legge 11 novembre 1996, n. 574 e al D.M. 6 luglio 2005;
- non arreca alcuna limitazione all’obiettivo di tutela ambientale perseguito con la corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, provvedere alla cassazione della norma specifica sopra richiamata;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento medesimo;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di eliminare dal testo della Direttiva Tecnica Regionale recante “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”, facente parte integrante e sostanziale della D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 559 pubblicata sul B.U.R.A. n. 63 Ord. del 9 dicembre 2009, l’ultimo capoverso della voce TRASPORTO, di cui al paragrafo C) STOCCAGGIO E TRASPORTO, (pag. 7 della Direttiva) che recita “Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide vengano avviate, mediante trasporto su gomma, ad impianti di depurazione ovvero a sansifici, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti”;
2) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.