IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1)   La ditta CO.STRA.M. S.r.l. con sede legale e amministrativa in Sant’Omero (TE) S.P. n. 8 del Salinello Km. 11:

-    è autorizzata ad installare ed esercire un deposito di oli minerali a servizio di un impianto di confezionamento di conglomerato bituminoso, sito nel Comune di Sant’Omero (TE) S.P. n. 8 del Salinello Km. 11, consistente in:

n. 2 serbatoi metallici fuori terra ad asse verticale da 54,00 mc cadauno contenenti bitume.

-    Non appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a “REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali” con causale “oneri commissioni collaudo Legge 239/2004” –cap. 35103/E”.

-    Completate le opere di cui al progetto approvato, e adottate le misure prescritte, è tenuta a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi. In attesa del prescritto collaudo, la ditta è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali e, non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

2)   Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.

3)   In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.

4)   Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.

5)   La ditta CO.STRA.M. S.r.l. è sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

6)   Dispone la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta