Il Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed    integrazioni,  recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche”;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente – Area I e Area VIII;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla  legge 24 giugno 2009, n.77 recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato che l’articolo 3, della citata O.P.C.M.  autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione  a costituire una “Struttura Tecnica di Missione” al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla citata Ordinanza, nonché a nominare il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, al quale viene riconosciuto “il trattamento economico già in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione”;

Considerato che l’articolo 5, comma 1, della richiamata O.P.C.M. prevede che “La Struttura Tecnica di Missione è composta fino ad un massimo di quindici unità da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni”;

Considerato che l’articolo 5, comma 2, della citata O.P.C.M. prevede  che “Al personale della Struttura Tecnica di Missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. AI personale dirigenziale applicato presso la Struttura Tecnica di Missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell'Amministrazione di appartenenza, e riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento”;

Considerato che per il personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l’utilizzo del citato personale avviene con modalità di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26,  recante “Disposizioni urgenti  per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile” e, in particolare, l’art. 1 che dispone che “Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale”;

Visto il decreto n. 2 del 1° febbraio 2010 del Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo,  con il quale lo stesso nomina il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione e costituisce la Struttura Tecnica di Missione individuandone le relative funzioni;

Visto, in particolare, lo schema allegato al citato decreto n. 2 del 2010 con il quale sono individuati gli uffici di livello  dirigenziale e la relativa pianta organica;

Considerato che gli uffici dirigenziali sopra individuati sono affidati con un incarico dirigenziale di livello non generale;

DECRETA

Articolo 1

1.   Al personale dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente – Area VIII – e compete il trattamento economico fisso annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti di seconda fascia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente – Area VIII – biennio economico 2004 – 2005, sottoscritto il 13 aprile 2006 determinato secondo i seguenti importi:

a.   Stipendio tabellare                                            euro 40.129,98;

b.   Retribuzione di posizione parte fissa                  euro 11.262,77;

c.   Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ove maturata.

2.   I valori della retribuzione di posizione – parte variabile, da corrispondere, in tredici mensilità, ai dirigenti di II fascia con i quali vengono sottoscritti contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a decorrere dalla data di presa servizio presso la Struttura Tecnica di Missione, al netto degli oneri riflessi a carico della Struttura medesima, sono pari ad euro 18.120,00.

3.   Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 2009, al personale dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici posto in posizione di comando e/o distacco, fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico dell’Amministrazione di appartenenza, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento.

4.   Ai dirigenti della Struttura Tecnica di Missione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico, della specifica qualificazione professionale ed esperienza possedute, della disponibilità ad orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale è riconosciuta un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato pari al 50% della retribuzione di posizione annua lorda e comunque compatibilmente con le disponibilità finanziarie. L’importo è corrisposto in due rate semestrali.

Articolo 2

1.   Al personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato si applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.   Al personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici posto in posizione di comando e/o distacco, fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico dell’Amministrazione di appartenenza, è riconosciuto il trattamento economico accessorio previsto per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.   Al personale di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 2009, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino ad un massimo di 70 ore mensili.

4.   Al fine di verificare l’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale della Struttura Tecnica di Missione, i dirigenti dei singoli uffici, o in mancanza il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, rendono apposita attestazione idonea a certificare le ore effettivamente rese.

5.   Nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato in data 10 novembre 2009, al personale non dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione è attribuita l’indennità di specificità organizzativa.

Articolo 3

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo ARAN per la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri sottoscritto in data 30 aprile 1996 e dell’art. 2 dell’Accordo ARAN per l'attribuzione di buoni pasto al personale dirigente sottoscritto in data 17 gennaio 1997, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il Coordinatore ed il personale della Struttura Tecnica di Missione hanno diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa pranzo e all’attribuzione del buono pasto dell’importo di euro 7,00, così come determinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri – biennio economico 2004 – 2005 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area I – Dirigenza – biennio economico 2004/2005.

Articolo 4

L’uso del telefono cellulare di servizio è concesso al Coordinatore ed ai dirigenti della Struttura Tecnica di Missione, nonché al personale non dirigenziale,  individuato dal Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, in ragione delle mansioni attribuite, dell’esigenze di reperibilità e dei servizi fuori sede.

In via del tutto eccezionale l’apparecchio – previa specifica abilitazione dei servizi fruiti a titolo personale (dual billing) – potrà essere utilizzato per chiamate personali, previa digitazione di apposito codice particolare, tramite il quale la chiamata sarà addebitata direttamente all’assegnatario dell’apparecchio.

Articolo 5

Al fine di accelerare le procedure necessarie ad assicurare la piena operatività della Struttura Tecnica di Missione, Il Coordinatore della medesima Struttura Tecnica di Missione è autorizzato ad adottare gli atti necessari, comportanti anche impegni di spesa, dandone successiva comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente – Area I e Area VIII ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri.

Articolo 7

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si fa fronte con le risorse disponibili di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, lì 6 maggio 2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Gianni Chiodi