Il Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto "dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto l'art. 1, comma I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.SE, e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.";

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM del 6 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 7 aprile 2009;

Vista in particolare l'OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 la quale, all'art. 3, commi 2 e 3, stabilisce che: "1. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione. 2. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.”;

Vista altresì l’OPCM 3833 del 22 dicembre 2009 la quale, all’art. 5 comma 5 stabilisce che “Il Commissario delegato... è altresì autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all’art. 6 commi 2-3- dell’OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009”;

Considerato necessario assicurare idoneo supporto di consulenza al Commissario Delegato per la Ricostruzione, al fine di risolvere i problemi di natura amministrativa, finanziaria, contabile e di garanzia della trasparenza e della legalità;

Considerato che tali problematiche afferiscono non solo l’attività della Struttura Tecnica di Missione, ma anche quella di tutte le altre strutture coinvolte nell'attività commissariale, con particolare riferimento a quella indicata nell' art. 3 commi 2 e 3 nella menzionata OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009;

Visti i curricula dei Sigg. Gaspari Giovanni Paolo, Federico Tedeschini, Antonio Gambardella e valutato che i profili professionali dei medesimi risultano idonei all’espletamento delle funzioni da attribuire con il presente decreto,

DECRETA

Articolo 1

1.   E’ costituita una "Commissione Tecnico Scientifica" di cui il Commissario si avvale per le finalità indicate in premessa, composta da cinque esperti con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività comunque riferibili alla Ricostruzione.

2.   La commissione si avvale di una Segreteria Tecnica composta da 3 unità, che opera in diretto collegamento con le Strutture della Protezione Civile, della Regione, del Commissario delegato per la ricostruzione, degli Enti locali e del Consulente Giuridico di cui al successivo comma 7.

3.   La Segreteria predispone la documentazione da sottoporre alla Commissione Tecnico Scientifica al fine del rilascio dei previsti pareri e cura tutti gli adempimenti necessari al collegamento funzionale fra la stessa Commissione e il Consulente Giuridico di cui al successivo comma 7.

4.   Sono nominati componenti di tale commissione:

-    Dott. Giovanni Paolo Gaspari componente con la funzione di Coordinatore;

-    Avv. Federico Tedeschini componente;

-    Ing. Antonio Gambardella componente.

5.   La Segreteria Tecnica della Commissione è composta da:

-    Dott.ssa Eleonora Giuliani con funzione di Capo della Segreteria.

6.   Con successivo provvedimento si procederà ad integrare la Commissione con la nomina di altri due esperti della Commissione Tecnico Scientifica e delle ulteriori due unità della Segreteria Tecnica.

7.   In regione di quanto disposto dall’art. 5, comma 5, dell’OPCM 3833 del 22/12/2009 è confermato nell’incarico di Consigliere Giuridico con la specifica funzione di garanzia della trasparenza e della legalità il Dott. Carlo Alberto Indellicati che per tale funzione si avvarrà della collaborazione del Dott. Roberto Petullà anche egli confermato nel predetto incarico.

Articolo 2

1.   Fermo il suo immediato insediamento, entro 30 gg giorni dalla data del presente decreto la Commissione approva, previo assenso del Commissario delegato per la Ricostruzione, apposito regolamento per la disciplina del suo funzionamento.

2.   La Commissione si riunisce, indifferentemente, presso gli Uffici della Regione Abruzzo, in Roma o all’Aquila ed esprime il proprio parere nei 5 giorni successivi al ricevimento in formato elettronico di ciascuna richiesta.

3.   Le richieste di parere sono trasmesse esclusivamente a firma del Commissario Delegato e vengono riscontrate esclusivamente nei di lui confronti, salvo diversa disposizione del Commissario stesso.

4.   Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

5.   L'ingiustificata assenza in tre sedute consecutive, oppure in sei non consecutive nel corso dello stesso anno solare, comporta la decadenza dall'incarico accertata con decreto del Commissario, che procede contestualmente alla nomina di un nuovo componente in sostituzione di quello decaduto.

Articolo 3

1.   Al fine di garantire il proprio funzionamento, la Commissione può richiedere qualsiasi atto e acquisire qualsiasi notizia dalle Strutture commissariali.

2.   In caso di mancato riscontro, nel termine di 30 gg, degli atti e delle notizie richieste, la Commissione accede presso gli Uffici competenti per acquisirle direttamente, redigendo apposito verbale delle relative operazioni da trasmettere al Commissario per i conseguenti provvedimenti.

3.   La Commissione  può avvalersi della collaborazione di professionisti esterni esclusivamente previa autorizzazione del Commissario delegato.

4.   il Commissario delegato viene costantemente informato delle attività della Commissione e di ogni altra iniziativa riguardante la Commissione stessa o suoi componenti.

Articolo 4

1.   Il Commissario delegato può avvalersi dei componenti della Commissione, anche singolarmente, senza necessità di specifici provvedimenti che autorizzino tale avvalimento.

Articolo 5

1.   Agli esperti della Commissione Tecnico Scientifica compete un’indennità onnicomprensiva di funzione per  il 2010 di euro 60.000 oltre oneri di legge scaturenti dalla condizione personale o professionale di ciascuno.

2.   Al capo della Segreteria della Commissione Tecnico Scientifica compete un’indennità  di funzione per l’anno  2010 di euro 30.000 oltre oneri di legge.

3.   Le spese di funzionamento della Commissione Tecnico Scientifica sono coperte da apposito stanziamento annuale non superiore ad euro 20.000.

4.   Al Consigliere Giuridico compete un’indennità onnicomprensiva di funzione per  il 2010 di euro 60.000 oltre oneri legge.

5.   Al collaboratore del Consigliere Giuridico spetta un’indennità onnicomprensiva di funzione di euro 30.000 oltre oneri di legge.

6.   La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente Decreto avviene ai sensi dall’art 7, comma 1, dell’OPCM n. 3833 del 22/12/2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, lì 12 aprile 2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Gianni Chiodi