GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visto il Decreto Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche;

Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”, in particolare l’art.89, comma 1 lettera f), che conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni relative alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’art. 8 della l.n.37/1994;

Vista la L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e s.m.i., in particolare il Capo IV rubricato “Disposizione in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Lgs. 112/1998” che agli artt. 92 e 92-bis fissa i criteri per la determinazione dei canoni annui delle concessioni di pertinenze idrauliche e rinvia ad un  successivo regolamento la disciplina di dettaglio per gli aspetti inerenti le modalità ed i termini di rilascio dei provvedimenti concessori;

Vista la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003, n. 6006, Gestione demanio   idrico di cui all’art. 86 del Decreto Lgs. n. 112/1998. Modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata;

Vista la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004, n. 8646, “ Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessione di pertinenza idraulica”;

Preso atto che, in assenza di una specifica normativa regionale organica in materia, le concessioni di pertinenze idrauliche sono state rilasciate secondo lo schema tipico della concessione-contratto utilizzato peraltro anche dall’Agenzia del Demanio titolare dell’originaria competenza trasferita, a seguito del decentramento amministrativo, alle Regioni;

Atteso che in ambito statale la disciplina delle concessioni di beni demaniali è rinvenibile in alcune disposizioni (artt. 36 e segg.) del Codice di navigazione relative alle concessione del demanio marittimo, nel D.P.R. 13.09.2005 n. 296 – “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”, nel R.D. n.1338/1936 e s.m.i. in materie di acque pubbliche e demanio idrico, nonché nelle disposizioni del Codice Civile in materia di beni demaniali;

Tenuto conto che:

-    si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, T.A.R., e Corte dei Conti,) secondo cui i principi sanciti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera circolazione dei servizi e proporzionalità trovano applicazione oltre che nella materia degli appalti e concessioni di lavori e servizi anche per le concessioni di beni pubblici (siano essi del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o degli Enti Locali) essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici (CdS n.3145/2009 n.168/2005 n.2825/2007.......);

-    tale indirizzo giurisprudenziale impone che, in sede di rilascio di nuova concessione o di rinnovo l’individuazione del contraente avvenga attraverso procedure comparative e concorrenziali, ispirate ai principi comunitari, in modo da garantire, mediante adeguate forme di pubblicità, l’effettiva concorrenza tra gli operatori interessati, e consentire all’amministrazione di valutare, attraverso la comparazione di più proposte, quella che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

-    la giurisprudenza contabile, in tema di concessioni del demanio marittimo ha ribadito che l’obbligo di assicurare una gestione economica dei beni pubblici, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate erariali, rappresenta una delle forme di attuazione da parte della P.A. del principio costituzionale del buon andamento (art. 97 della Costituzione) del quale l’economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario (art. 1 della L. 241/90) e che, pertanto, da un lato l’azione amministrativa deve garantire livelli ottimali di soddisfazione dell’interesse generale attraverso l’impiego di risorse proporzionate e, dall’altro lato, deve conseguire il massimo valore ottenibile dall’impiego delle risorse a disposizione della P.A.;

-    una gestione “economicamente orientata” dei beni demaniali e, quindi, una gestione amministrativa conforme al principio di buon andamento di cui all’art.97 della Cost., nonché coerente anche con i principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e di proporzionalità, secondo gli stessi giudici contabili, si può realizzare attraverso l’esperimento della gara pubblica o di procedure comparative che consentano di conseguire il valore massimo ottenibile dalla risorsa demaniale;

Constatato che:

-    si è ormai affermato un orientamento giurisprudenziale che, aderendo ad un’interpretazione della norma ispirata al rigoroso rispetto dei principi di derivazione comunitaria, ritiene superato il diritto di insistenza originariamente previsto dall’art.37 del cod. di navigazione che riconosceva, in sede di rinnovo, una preferenza al precedente concessionario, e privilegia l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica ovvero una procedura comparativa sul presupposto che con la concessione del bene demaniale si fornisce un occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato;

-    le modifiche introdotte all’art.37 comma 2, 2° periodo del cod. di navigazione dal D.L. n. 194 del 30.12.2009, convertito con legge n. 25 del 26.02.2010, hanno definitivamente soppresso il diritto di insistenza, con la conseguenza che per la valutazione di domande concorrenti gli unici criteri desumibili dalla norma restano quello di dare preferenza alla  proposta che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico ed in subordine a quella che comporti attrezzature non fisse e completamente amovibili;

Visto il parere dell’Avvocatura Regionale reso con prot. 2123 PA/510 del 03.03.2010 che, aderendo a tale indirizzo giurisprudenziale, ha ribadito l’esigenza di adottare procedure concorrenziali per il rilascio e rinnovo di concessioni di beni demaniali dello Stato

Preso atto che la Direttiva CE 123/2006, al fine di realizzare una maggiore competitività nel mercato, ha ulteriormente ribadito il principio della necessità di adottare idonee misure di pubblicità per l’avvio di procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed effettuare le selezioni delle proposte secondo una procedura comparativa, assegnando agli Stati membri il termine ultimo del 28/12/2009 per l’adeguamento delle disposizioni normative e amministrative ai principi contenuti nella stessa direttiva;

Considerato, quindi, che soltanto il ricorso ad adeguate forme di pubblicità e a procedure concorsuali che mettono in concorrenza gli aspiranti concessionari, consente di realizzare una gestione “economicamente orientata dei beni demaniali” intesa come conseguimento del valore massimo ottenibile dalla risorsa demaniale e,  nel contempo, garantisce il rigoroso rispetto dei citati principi di imparzialità, economicità, convenienza e trasparenza;

Dato atto che, in linea di principio, le concessioni di beni del demanio rappresentano lo strumento tecnico giuridico-gestionale per conseguire il massimo valore ottenibile dall’impiego della risorsa demaniale e, quindi, per incentivare le entrate erariali;

Preso atto che anche le concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, in particolare se finalizzate ad alcuni  usi produttivi (ad es. industriali, commerciali, turistiche, sprotive, ecc.) danno luogo ad un’attività suscettibile di apprezzamento in termini economici (attività con scopo di lucro), e forniscono un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato;

Rilevato che:

-    l’art.6 del R.D.L. n.1338/1936 e s.m.i. riconosce il diritto di prelazione nelle future concessoni di pertinenze idrauliche demaniali in favore dei soggetti in esso enucleati e qualora ricorrano i presupposti e le condizioni nello stesso contemplate;

-    l’art.22 della Legge n.11/1971 riconferma la preferenza, in caso di concorso di domande di concessione, in favore di coltivatori, singoli ed associati, insediati  su fondi contigui al bene oggetto della concessione;

Ritenuto quindi necessario, nelle more di approvazione di una disciplina legislativa e regolamentare regionale organica in materia, approvare gli indirizzi e le linee direttive di cui all’allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire, nei procedimenti di rilascio e di rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, il rispetto dei principi di derivazione comunitaria di parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, libera circolazione dei beni e servizi;

Ritenuto inoltre necessario dettare una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale alle nuove procedure di rilascio di atti concessori e tuteli il legittimo affidamento dei titolari di concessioni mediante il riconoscimento di una proroga limitata al fine di consentire l’ammortamento degli investimenti eventualmente già realizzati o in corso di realizzazione;

Dato atto che il Direttore preposto ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, ha espresso il proprio Parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità,

DELIBERA

1.   Di approvare gli indirizzi e le linee direttive di cui all’Allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di demandare ai Dirigenti competenti l’applicazione delle presenti direttive;

3.   di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Seguono allegati