IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto Il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55 “Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica”;

Vista l’ O.M. del 12 aprile 2008 “Misure di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;

Vista La nota ministeriale del 11 gennaio 2010 n. DGSA-0330-P“ O.M. 12.04.2008 relativa alle misure sanitarie di eradicazione della MVS e di sorveglianza della PSC – proroga misure;

Vista l’ O.M. del 12 aprile 2008 “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”;

Visto Il D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”;

Vista l’O.M. 29 luglio 1982 “Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina”;

Visto il Decreto 1° aprile 1997 “Piano Nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina”;

Vista l’O M. del 5 agosto 1999 “Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale e di sorveglianza per la peste suina classica sul territorio nazionale”;

Atteso che occorre provvedere a fornire indirizzi ai Servizi Veterinari delle Aziende AA.SS.LL., circa gli interventi da effettuare sugli animali, per quanto attiene la MVS, la PSC e Malattia di Aujeszky;

Posto che con Decisione n. 2005/779/CE dell’ 8 novembre 2005 - relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la Malattia vescicolare dei suini in Italia – la Commissione Europea riconosceva la Regione Abruzzo “non indenne” alla MVS;

Vista la Decisione n. 2007/9/CE del 18 dicembre 2006 della Commissione Europea, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Vista la Decisione della Commissione Europea n.  2009/620/CE del 20 agosto 2009 “che modifica la decisione 2005/779/CE riguardo all'inclusione dell'Abruzzo nella lista delle regioni italiane indenni dalla malattia vescicolare dei suini”;

Ribadito pertanto, che la predetta Decisione 2009/620/CE ha dichiarato il territorio della Regione Abruzzo ufficialmente “indenne” dalla Malattia vescicolare dei suini ed ha inserito l’Abruzzo stesso, nell’elenco delle Regioni accreditate indenni da MVS;

Atteso che per effetto delle misure sopra richiamate è necessario applicare il piano di controllo e vigilanza già approvato con Deliberazione di G.R. n. 661 del 16.11.2009;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

1.   di approvare l’allegato Piano di sorveglianza e controllo della malattia vescicolare dei suini (MVS), della peste suina classica (PSC) e della malattia di Aujeszky nella Regione Abruzzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in applicazione della DGR n° 661 del 16/11/2009 ;

2.   di integrare con il piano approvato di cui al punto precedente il “Libro delle Regole Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ( PPRIC ) 2008-2010” approvato don Det. DG11/54 del 2008.

3.   di affidare ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), le operazioni di prelievo dei campioni di sangue e dei relativi controlli come previsto nel predetto Piano;

4.   di incaricare l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, di effettuare gli esami sierologici come indicato nel Piano in parola;

5.   che la trasmissione dei dati al Servizio Veterinario Regionale, venga effettuata con la cadenza periodica indicata nel Piano, su supporto informatico;

6.   di trasmettere copia della presente determinazione ai Direttori Generali delle ASL, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, per la conseguente applicazione e al Competente Ministero della Salute;

7.   di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2002;

8.   di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato