Il Dirigente del Servizio

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 coordinato con la Legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Evidenziato che, rispettivamente con note nn. RA 7214 del 18 gennaio 2008 ed RA 123519 del 04 novembre 2008 - spedizione a mezzo raccomandata a/r - l’Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni animali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della ex Direzione Agricoltura - Pescara aveva notificato alla ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO la violazione del Reg. (CE) n. 595/04 - art. 24, della Legge n. 119/03 - art. 8, comma 3 del D. M. del 31 luglio 2003, art. 13 recante “Violazione dell’obbligo di corretta tenuta della contabilità”;

Dato atto che il trasgressore aveva chiesto l’audizione entro i trenta giorni (25.11.2008) dalla notifica della comunicazione della violazione inviata con la richiamata nota RA 123519 del 04 novembre 2008 della ex Direzione Agricoltura foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, così come previsto dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 689/91;

Rilevato che:

-    la citata ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO, con nota del 24.11.2008, acquisita agli atti in data 25.11.2008, con prot. RA 133363, aveva prodotto istanza di audizione nei termini di cui al comma 1, art. 18 della Legge n. 689/1981 al fine di  tutelare  la  propria  posizione  giuridica;

-    rispettivamente con note prot. n. RA 15085 ed RA 15092 entrambe datate 02.02.2009 venivano notificate, con  Determinazioni n. DH4/31e n. DH4/32 entrambe del 30.01.2009, alla ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO l’irrogazione della sanzione  amministrativa rispettivamente di    € 3.000,00 (tremila/00) e di € 5.000,00 (cinquemila/00);

-    con successiva nota del 23.02.2009, acquisita agli atti in data 25.02.2009 con prot. RA 27471, la stessa presentava nuovamente richiesta di audizione al fine di ottenere una riduzione della citata sanzione;

-    con ulteriore nota prot. n. 02/2010 datata 21.01.2010, acquisita agli atti in data 22.01.2010 con prot. n. 12988, la ditta in argomento, non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito alle precedenti richieste, riformulava formale richiesta di audizione al fine di ottenere la già richiesta riduzione della sanzione;

-    che la ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO, pur avendo più volte avanzato formale richiesta di avvalersi del beneficio dell’audizione, a causa dell’inerzia dell’Amministrazione, non ha potuto beneficiare di codesto istituto;

Ravvisato che l’Amministrazione ha provveduto oltre i termini ragionevoli alla notifica del provvedimento di ingiunzione delle sanzioni relative all’illecito di cui alla nota datata 18.01.2008, campagna 2005/2006 avendola effettuata oltre un anno dopo l’avvenuta notifica della contestazione;

Constatato che, la ditta in argomento nella nota del 23.02.2009 non ha contestato l’inesistenza degli addebiti rilevati a suo carico, considerandoli però errori non ascrivibili a volontà fraudolenta da parte della stessa;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689 del 24.11.1981, è fatto obbligo alla Pubblica Amministrazione di concedere audizione alla ditta sanzionata, in merito alla violazione contestata;

Considerato che:

-    tale comportamento dell’Amministrazione non ha consentito alla ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO di difendersi dagli addebiti di cui alla determinazione dirigenziale n. DH4/32 del 30.01.2009;

-    entrambe le determinazioni dirigenziali non presentano sufficienti elementi di motivazione in relazione alle controdeduzioni della ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO;

Ritenuto che, alla luce delle motivazioni addotte con nota del 23.02.2009 dalla ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO si ritiene non equo l’importo della sanzione comminata rispetto alle violazioni amministrative rilevate e non motivate;

Rilevato, pertanto l’esigenza di adeguare le norme procedurali dell’Ente all’esercizio del potere di autotutela dichiarando l’invalidità dei provvedimenti amministrativi per le ragioni esposte;

Vista la Legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di annullare le determinazioni dirigenziali n. DH4/31 e DH4/32 entrambe del 30.01.2009;

2.   di determinare l’importo delle sanzioni amministrative da irrogare per le violazioni relative alla campagna 2005/2006 ad € 1.000,00 (mille/00) e per le violazioni relative alla campagna 2006/2007 ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), perché il soggetto è stato recidivo, ai sensi della normativa comunitaria, avendo commesso la stessa infrazione in modo consecutivo per due campagne;

3.   di fare obbligo al trasgressore di effettuare il pagamento della sanzione in questione sul conto corrente postale n. 208678 - ABI 7601 - CAB 3601, intestato a Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente atto;

4.   di fare obbligo alla ditta A.PRO.ZOO. D’ABRUZZO - Chieti di documentare alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Via Catullo n. 17 - 65127 Pescara, l’avvenuto pagamento, entro 10 (dieci) giorni successivi, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

5.   di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie della Giunta Regionale d’Abruzzo - Ufficio contabilità flussi finanziari per l’accertamento dell’incarico della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nel capitolo 35016/E - UPB 03.005.001 dello stato di previsione dell’entrata del corrente bilancio ad avvenuto pagamento;

6.   avverso la presente determinazione - ingiunzione, è ammessa opposizione dinanzi al giudice del luogo dove è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 689/81

7.   di notificare il presente provvedimento alla ditta in questione.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacat

il direttore regionale

Dott. Gaetano Valente