LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visto il Decreto Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche;

Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri enti locali;

Vista la L.R. 17 aprile 2003, n. 7, Disposizione in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Lgs. 112/1998;

Vista la L.R. 08 febbraio 2005, n. 6, Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo;

Vista la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003, n. 6006, Gestione demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Lgs. 112/1998. Modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata;

Vista la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004, n. 8646, Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessione di pertinenza idraulica;

Atteso che i titolari di concessione delle aree demaniali marittime fluviali e lacuali sono tenuti a versare alla Regione Abruzzo, sul conto corrente postale n. 40205379 intestato a "Regione Abruzzo Gestione Demanio Idrico Cap. 32107, i canoni per le concessioni per l’utilizzazione di pertinenze idrauliche ed aree fluviali;

Considerato che ai sensi del Decreto Lgs. 112/1998 e successivi decreti di attuazione, la Regione Abruzzo è tenuta alla riscossione dei canoni di concessione e indennizzi demaniali anche per occupazione senza titolo a partire dal 1° gennaio 2001 sulla base degli atti amministrativi trasmessi dall'Agenzia del Demanio;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Considerato inoltre, che le procedure per la riscossione dei canoni di concessione e/o indennizzi per occupazione, con e senza titolo, sono attivate dall'Amministrazione Regionale sulla base dei dati trasmessi a suo tempo dall'Agenzia del Demanio e pertanto si potrebbero verificare inesattezze e/o imprecisioni nella determinazione del quantum dovuto;

Dato atto che il Direttore preposto ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità,

DELIBERA

1)   di adottare, a completamento dell’art. 72 della L.R. 08.02.2005, n. 6, che fissa i criteri di calcolo del canone dovuto per l’attraversamento di corsi d’acqua ed aree demaniali, come parametri per la determinazione del canone e/o indennizzo annuo delle concessione di pertinenze idrauliche, il valore agricolo medio del seminativo irriguo nelle diverse regioni agrarie ed il coefficiente relativo alle tipologie d’uso;

2)   di determinare i coefficienti di utilizzazione per le diverse tipologie d’uso nei modi riportati di seguito:

a)   Uso Agricolo (Imprenditori Agricoli - Orto familiare) 1 %;

b)  Uso Pubblico o Privato senza scopo di lucro 5 %;

c)   Uso o a servizio di attività Commerciale, Industriale, Sportivo ed altre attività assimilabili con scopo di lucro 15 %;

3)   di stabilire il criterio di calcolo nel modo seguente:

a)   VALORE Agricolo Medio (seminativo irriguo) x SUPERFICIE concessa x COEFFICIENTE di utilizzazione;

4)   di stabilire per le occupazioni di aree ad uso Banchinamento un canone annuo di € 15,00 (Euro quindici) per metro lineare di banchina, più un importo dato dal prodotto dell’area occupata, oltre il ciglio superiore della sponda, per il costo unitario di € 0,50 per ogni metro quadrato;

5)   di stabilire per le superfici coperte realizzate su suolo demaniale a servizio di attività Commerciale, Industriale, Sportivo ecc. con scopo di lucro, il canone unitario di € 10,00 per ogni metro quadrato di superficie utile;

6)   di mantenere invariati i canoni minimi così come stabilito dalla tabella “ E “ di cui all’art. 92 comma 1 della L.R. 17.04.2003 n. 7 e s.m.i. e quanto previsto dai comma 6 e 7 dell’art. 72 della L.R. 08.02.2005, n. 6;

7)   di disporre l’adeguamento del canone demaniale, alle variazioni annuali dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’ISTAT;

8)   di adeguare i canoni in essere alle presenti disposizioni all’atto del rinnovo delle concessioni.

9)   di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).