Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
Visto il Decreto Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
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Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri enti locali;
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Atteso che i titolari di concessione delle aree demaniali marittime fluviali e lacuali sono tenuti a versare alla Regione Abruzzo, sul conto corrente postale n. 40205379 intestato a "Regione Abruzzo Gestione Demanio Idrico Cap. 32107, i canoni per le concessioni per l’utilizzazione di pertinenze idrauliche ed aree fluviali;
Considerato che ai sensi del Decreto Lgs. 112/1998
e successivi decreti di attuazione,
Considerato che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;
Considerato inoltre, che le procedure per la riscossione dei canoni di concessione e/o indennizzi per occupazione, con e senza titolo, sono attivate dall'Amministrazione Regionale sulla base dei dati trasmessi a suo tempo dall'Agenzia del Demanio e pertanto si potrebbero verificare inesattezze e/o imprecisioni nella determinazione del quantum dovuto;
Dato atto che il Direttore preposto ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità,
DELIBERA
1) di adottare, a completamento dell’art. 72 della L.R. 08.02.2005, n. 6, che fissa i criteri di calcolo del canone dovuto per l’attraversamento di corsi d’acqua ed aree demaniali, come parametri per la determinazione del canone e/o indennizzo annuo delle concessione di pertinenze idrauliche, il valore agricolo medio del seminativo irriguo nelle diverse regioni agrarie ed il coefficiente relativo alle tipologie d’uso;
2) di determinare i coefficienti di utilizzazione per le diverse tipologie d’uso nei modi riportati di seguito:
a) Uso Agricolo (Imprenditori Agricoli - Orto familiare) 1 %;
b) Uso Pubblico o Privato senza scopo di lucro 5 %;
c) Uso o a servizio di attività Commerciale, Industriale, Sportivo ed altre attività assimilabili con scopo di lucro 15 %;
3) di stabilire il criterio di calcolo nel modo seguente:
a) VALORE Agricolo Medio (seminativo irriguo) x SUPERFICIE concessa x COEFFICIENTE di utilizzazione;
4) di stabilire per le occupazioni di aree ad uso Banchinamento un canone annuo di € 15,00 (Euro quindici) per metro lineare di banchina, più un importo dato dal prodotto dell’area occupata, oltre il ciglio superiore della sponda, per il costo unitario di € 0,50 per ogni metro quadrato;
5) di stabilire per le superfici coperte realizzate su suolo demaniale a servizio di attività Commerciale, Industriale, Sportivo ecc. con scopo di lucro, il canone unitario di € 10,00 per ogni metro quadrato di superficie utile;
6) di mantenere invariati i canoni minimi così come stabilito dalla tabella “ E “ di cui all’art. 92 comma 1 della L.R. 17.04.2003 n. 7 e s.m.i. e quanto previsto dai comma 6 e 7 dell’art. 72 della L.R. 08.02.2005, n. 6;
7) di disporre l’adeguamento del canone demaniale, alle variazioni annuali dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’ISTAT;
8) di adeguare i canoni in essere alle presenti disposizioni all’atto del rinnovo delle concessioni.
9) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).