IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-    La sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal corretto svolgimento di tutte le fasi produttive, denominate “filiera” e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l’intera filiera alimentare, “dal campo alla tavola”;

-    Già dall’anno 2000, con l’emanazione del “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare”, l’Unione Europea ha fissato linee strategiche innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera “dai campi alla tavola”., tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva l’aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;

-    Le nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l’attribuzione della piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l’analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea sulla sicurezza alimentare;

-    A seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 – titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, “la tutela della salute e l’alimentazione”;

-    La programmazione e l’attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;

-    La direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l’abrogazione delle norme di igiene fino ad allora esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto “pacchetto igiene”;

Visto il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi;

Visti i Reg. CE n. 2073, 2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visti i Reg. CE n. 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Visto l’art. 8, comma 6° della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 “Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;

Vista la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 “Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario regionale 2008-2010;

Visti gli obiettivi per la promozione della salute individuati dal Piano Sanitario regionale al punto 5.3.7. e in particolare, quelli sulla sicurezza alimentare;

Vista la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell’11.2.2008 - ”Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 –previsto Reg. CE n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;

Vista la precedente Determinazione n. DG/11/54 del 31.03.2008 ad oggetto: “IL LIBRO DELLE REGOLE”, PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”;

Visti gli art 2, comma 2 lett. b) e 4, comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione ed al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di ineteresse comune;

Visto il D. Lgs. 19 novembre 2008,. N. 194 sulle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE 882/2004;

Visto l’Accordo sancito, nella seduta del 17 dicembre 2009 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tra il Governo, le regioni e le Province autonome nei termini di cui all’allegato documento, parte integrante della presente Determinazione;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1.   di recepire l’Accordo sancito, nella seduta del 17 dicembre 2009 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tra il Governo, le regioni e le Province autonome relativo a “Linee Guida applicative del Reg. CE 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei Prodotti di origine Animale” allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di integrare formalmente con i documenti recepiti con il presente atto, dalla data della presente Determinazione, il “IL LIBRO DELLE REGOLE”, PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”, approvato con precedente Determinazione n. DG/11/54 del 31.03.2008;

3.   di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori dei Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti delle stesse AA.SS.LL. e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;

4.   di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

5.   di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato