LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 ad oggetto: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione;

Premesso che:

-    la legge regionale n. 86/99 stabilisce il principio della indennizzabilità dei danni procurati al patrimonio zootecnico regionale dai cani randagi o inselvatichiti;

-    l’art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 1, stabilisce infatti che l’indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti è corrisposto alle aziende agricole e zootecniche che abbiano subito la perdita del bestiame e che questa deve essere accertata dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L., d’intesa con gli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste;

-    l’art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 2, prevede che la Giunta regionale debba determinare, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti

-    l’art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 3, stabilisce che l’indennizzo per le perdite di bestiame può essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nelle singole province;

Preso atto che la precitata legge regionale sostituisce ed abroga espressamente la precedente 11 febbraio 1992, n. 15 per l’applicazione della quale la Giunta regionale aveva adottato il precedente provvedimento n. 874 del 24.02.1993 al fine di stabilire i criteri e le modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti;

Considerato che con altra precedente Deliberazione n. 835 del 13.08.2007, la Giunta regionale, al fine di evitare errate interpretazioni applicative generate da una deliberazione adottata per effetto di una legge regionale abrogata, aveva proceduto a riapprovare ex novo i criteri e le modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti;

Ritenuto che, essendo trascorsi oramai dieci anni dall’entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, è oggi possibile disporre della diretta esperienza maturata da parte di tutti gli addetti alla procedura accertativa per la corresponsione degli indennizzi di che trattasi, sia a livello di apparato regionale, sia a livello di addetti ASL, sia a livello delle strutture del Corpo Forestale dello Stato;

Valutate pertanto tutte le sollecitazioni delle parti interessate, si ritiene opportuno procedere a rideterminare i criteri e le modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti degli addetti alle procedure accertative, valutative e liquidative dei danni in parola, migliorando così l’efficacia e l’efficienza complessiva dell’azione amministrativa;

Rilevato peraltro, che il Corpo Forestale dello Stato ha fatto presente, in più occasioni, che le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale si applicano esclusivamente nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e, comunque, nulla dispongono a proposito di allevamenti di animali, ma stabiliscono invece solo alcune norme inerenti la custodia degli animali al pascolo;

Considerato, in definitiva, che occorre procedere alla revisione della modalità accertative di che trattasi, riconsiderando sempre e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 86/99, l’apporto ed il coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.   di revocare la propria precedente deliberazione n. 835 del 13.08.2007;

2.   di approvare, in applicazione dell’art. 25, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, i criteri e le modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti, meglio precisati nella guida riportata a pagina seguente;

3.   di dare atto che a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della presente deliberazione, le istanze in sospeso presso il competente Servizio veterinario della Direzione Politiche della Salute saranno soddisfatte direttamente dal Servizio, mentre non saranno più accettate, con la stessa decorrenza, nuove istanze;

4.   di dare atto che le risorse economiche per il pagamento diretto degli indennizzi da parte delle ASL regionali saranno anticipate, nei limiti della disponibilità dei fondi in bilancio, ad inizio di ogni anno dal Servizio Veterinario regionale alle singole ASL interessate sulla base della spesa storica riferita agli ultimi tre anni e che, alla fine di ogni anno, le ASL regionali dovranno rimettere un preciso rendiconto economico;

5.   di dare atto che l’indennizzo erogato per danni da cani randagi non è cumulabile con nessuna altra misura da parte di altre Strutture della Regione Abruzzo o di altri Enti, Organismi e Associazioni per le medesime finalità;

6.   di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Segue allegato