LA GIUNTA
REGIONALE
Vista
Premesso che:
- la legge regionale n. 86/99 stabilisce il
principio della indennizzabilità dei danni procurati al patrimonio zootecnico
regionale dai cani randagi o inselvatichiti;
- l’art. 25 della predetta legge regionale n.
86/99, al comma 1, stabilisce infatti che l’indennizzo per danni causati da
cani randagi o inselvatichiti è corrisposto alle aziende agricole e zootecniche
che abbiano subito la perdita del bestiame e che questa deve essere accertata
dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L., d’intesa con gli Ispettorati
Dipartimentali delle Foreste;
- l’art. 25 della predetta legge regionale n.
86/99, al comma 2, prevede che
- l’art. 25 della predetta legge regionale n.
86/99, al comma 3, stabilisce che l’indennizzo per le perdite di bestiame può
essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza
alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nelle singole
province;
Preso atto che la
precitata legge regionale sostituisce ed abroga espressamente la precedente 11
febbraio 1992, n. 15 per l’applicazione della quale
Considerato che con altra
precedente Deliberazione n. 835 del 13.08.2007,
Ritenuto che, essendo
trascorsi oramai dieci anni dall’entrata in vigore della legge regionale 21
settembre 1999, n. 86, è oggi possibile disporre della diretta esperienza
maturata da parte di tutti gli addetti alla procedura accertativa per la
corresponsione degli indennizzi di che trattasi, sia a livello di apparato
regionale, sia a livello di addetti ASL, sia a livello delle strutture del
Corpo Forestale dello Stato;
Valutate pertanto tutte
le sollecitazioni delle parti interessate, si ritiene opportuno procedere a
rideterminare i criteri e le modalità per l’accertamento, la valutazione e la
liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti, al fine di
rendere più agevoli gli adempimenti degli addetti alle procedure accertative,
valutative e liquidative dei danni in parola, migliorando così l’efficacia e
l’efficienza complessiva dell’azione amministrativa;
Rilevato peraltro, che il
Corpo Forestale dello Stato ha fatto presente, in più occasioni, che le
Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale si applicano esclusivamente
nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e, comunque, nulla
dispongono a proposito di allevamenti di animali, ma stabiliscono invece solo
alcune norme inerenti la custodia degli animali al pascolo;
Considerato, in
definitiva, che occorre procedere alla revisione della modalità accertative di
che trattasi, riconsiderando sempre e comunque nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge regionale n. 86/99, l’apporto ed il coinvolgimento del Corpo
Forestale dello Stato;
Dato atto della
regolarità tecnico – amministrativa nonché della conformità alla legislazione
vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma
del Direttore Regionale;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
1. di revocare la propria precedente
deliberazione n. 835 del 13.08.2007;
2. di approvare, in applicazione dell’art. 25,
comma 2, della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, i criteri e le
modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati
da cani randagi o inselvatichiti, meglio precisati nella guida riportata a
pagina seguente;
3. di dare atto che a decorrere dal primo giorno
del mese successivo alla data di approvazione della presente deliberazione, le
istanze in sospeso presso il competente Servizio veterinario della Direzione
Politiche della Salute saranno soddisfatte direttamente dal Servizio, mentre
non saranno più accettate, con la stessa decorrenza, nuove istanze;
4. di dare atto che le risorse economiche per il
pagamento diretto degli indennizzi da parte delle ASL regionali saranno
anticipate, nei limiti della disponibilità dei fondi in bilancio, ad inizio di
ogni anno dal Servizio Veterinario regionale alle singole ASL interessate sulla
base della spesa storica riferita agli ultimi tre anni e che, alla fine di ogni
anno, le ASL regionali dovranno rimettere un preciso rendiconto economico;
5. di dare atto che l’indennizzo erogato per
danni da cani randagi non è cumulabile con nessuna altra misura da parte di
altre Strutture della Regione Abruzzo o di altri Enti, Organismi e Associazioni
per le medesime finalità;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
Segue allegato