IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:
1) La ditta CELI CALCESTRUZZI S.p.A. con sede in
MASSA D’ALBE (AQ) ), via S.P. Palentina Km. 2+700
- è autorizzata ad installare ed esercire un
deposito di oli minerali a servizio di un impianto di confezionamento di
conglomerato bituminoso, sito nel Comune dell’Aquila, Nucleo Industriale
agglomerato di Bazzano , consistente in:
n. 2
serbatoi metallici fuori terra ad asse verticale da 50,00 mc cadauno contenente
bitume;
n. 1
serbatoio metallico fuori terra ad asse
verticale da 50,00 mc contenente olio
combustibile.
- Non appena ultimati i lavori, dovrà
inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto
allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto
corrente postale n. 208678 intestato a “REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali”
con causale “oneri commissioni collaudo Legge 239/2004” –cap. 35103/E”.
- Completate le opere di cui al progetto
approvato, e adottate le misure prescritte, è tenuta a presentare al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda di
rilascio del certificato di prevenzione incendi. In attesa del prescritto collaudo, la ditta è
autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei),
eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed
all’espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di
controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali e, non potrà
iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito
stesso, che sarà effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli
impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione
dell’istanza.
2) Il collaudo medesimo sarà
effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia
del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale
competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei
Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.
3) In caso di esito negativo del
collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine
perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate
all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.
4) Nel caso in cui due collaudi
consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto,
disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.
5) La ditta CELI CALCESTRUZZI S.p.A è sempre
obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di
manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle
disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia
fiscale, ambientale di sicurezza.
6) Dispone la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Ing.