IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e compiti dell’Osservatorio sulla
ricostruzione
1. La Regione Abruzzo istituisce l'Osservatorio
sulla ricostruzione di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge compiti di monitoraggio
sull'attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei Programmi di recupero
predisposti dai Comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione
eseguiti da Enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della
programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni
principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del
patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie, e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati
raccolti.
3. L’Osservatorio, attraverso i dati raccolti,
verifica l'avanzamento dei programmi e degli interventi
di ricostruzione della Regione e degli Enti Locali:
a) nei territori dei Comuni danneggiati dal
sisma del 6 aprile 2009, individuati dai Decreti del Commissario Delegato n. 3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;
b) nei territori di tutti gli altri Comuni, in
presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento
sismico.
Art. 2
Attività dell’Osservatorio
1. Nell’ambito delle finalità e dei compiti di
cui all’articolo 1, l'Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) attività di monitoraggio, come strumento di
controllo e di governo di tutta la ricostruzione, che consenta di fornire in
tempo reale i dati sullo stato di avanzamento fisico degli interventi;
b) proposte ed iniziative inerenti la
programmazione e pianificazione dei programmi;
c) attività di diffusione come strumento atto a
garantire la divulgazione affidabile, globale e analitica, di tutte le
informazioni sulla ricostruzione;
d) tracciabilità del finanziamento a partire dall’individuazione del beneficiario,
dei professionisti incaricati del programma-progetto, dell’iter approvativo
dell’intervento da parte degli organi competenti, della modalità della gara
d’appalto e dell’esito delle stessa, di eventuali sub-appalti e fornitori dei
materiali per importi superiori a 10 mila euro per ogni tipologia di merce, di
cui bisogna conoscere sede legale ed operativa, di stati di avanzamento, di
perizie di variante in corso, della rendicontazione e della certificazione del
collaudo finale.
Art. 3
Assetto organizzativo
1. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza
della Giunta regionale, che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge determina le linee guida per l'attività, la dotazione di
strumenti, risorse finanziarie e personale.
2. Pur conservando propria autonomia
organizzativa l'Osservatorio sulla ricostruzione si avvale dell'attività
dell'attuale Sezione regionale Osservatorio Contratti pubblici per Lavori,
Servizi e Forniture.
Art. 4
Il sito Internet
1. Il sito Internet dell'Osservatorio sulla
ricostruzione fornisce dati e informazioni relative allo stato di attuazione
della ricostruzione e di tutte le fasi della tracciabilità del finanziamento di
cui all'articolo 2 comma 1 lettera d).
2. Tale attività è realizzata attraverso la
gestione e lo sviluppo di un sito Internet per la presentazione on - line di
tutto ciò che riguarda la ricostruzione, la realizzazione di rapporti di
monitoraggio periodici, la promozione di confronti e dibattiti con gli
operatori della comunicazione e della stampa, la produzione di indagini
conoscitive, materiale divulgativo, prodotti multimediali e pubblicazioni
specifiche sul post - terremoto.
3. L'attivazione del sito Internet e la sua
messa in linea è determinata dalla Giunta regionale con le modalità di cui
all'articolo 3.
4. Il sito Internet dell'Osservatorio sulla
ricostruzione costituisce un'apposita sezione del sito già istituito con la
L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (legge
finanziaria regionale 2010).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2010
GIOVANNI CHIODI