IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e compiti dell’Osservatorio sulla ricostruzione

1.   La Regione Abruzzo istituisce l'Osservatorio sulla ricostruzione di seguito denominato Osservatorio.

2.   L'Osservatorio svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei Programmi di recupero predisposti dai Comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da Enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie, e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti.

3.   L’Osservatorio, attraverso i dati raccolti, verifica l'avanzamento dei programmi e degli interventi di ricostruzione della Regione e degli Enti Locali:

a)   nei territori dei Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, individuati dai Decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;

b)  nei territori di tutti gli altri Comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico.

Art. 2

Attività dell’Osservatorio

1.   Nell’ambito delle finalità e dei compiti di cui all’articolo 1, l'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a)   attività di monitoraggio, come strumento di controllo e di governo di tutta la ricostruzione, che consenta di fornire in tempo reale i dati sullo stato di avanzamento fisico degli interventi;

b)  proposte ed iniziative inerenti la programmazione e pianificazione dei programmi;

c)   attività di diffusione come strumento atto a garantire la divulgazione affidabile, globale e analitica, di tutte le informazioni sulla ricostruzione;

d)  tracciabilità del finanziamento a partire dall’individuazione del beneficiario, dei professionisti incaricati del programma-progetto, dell’iter approvativo dell’intervento da parte degli organi competenti, della modalità della gara d’appalto e dell’esito delle stessa, di eventuali sub-appalti e fornitori dei materiali per importi superiori a 10 mila euro per ogni tipologia di merce, di cui bisogna conoscere sede legale ed operativa, di stati di avanzamento, di perizie di variante in corso, della rendicontazione e della certificazione del collaudo finale.

Art. 3

Assetto organizzativo

1.   L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale, che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le linee guida per l'attività, la dotazione di strumenti, risorse finanziarie e personale.

2.   Pur conservando propria autonomia organizzativa l'Osservatorio sulla ricostruzione si avvale dell'attività dell'attuale Sezione regionale Osservatorio Contratti pubblici per Lavori, Servizi e Forniture.

Art. 4

Il sito Internet

1.   Il sito Internet dell'Osservatorio sulla ricostruzione fornisce dati e informazioni relative allo stato di attuazione della ricostruzione e di tutte le fasi della tracciabilità del finanziamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d).

2.   Tale attività è realizzata attraverso la gestione e lo sviluppo di un sito Internet per la presentazione on - line di tutto ciò che riguarda la ricostruzione, la realizzazione di rapporti di monitoraggio periodici, la promozione di confronti e dibattiti con gli operatori della comunicazione e della stampa, la produzione di indagini conoscitive, materiale divulgativo, prodotti multimediali e pubblicazioni specifiche sul post - terremoto.

3.   L'attivazione del sito Internet e la sua messa in linea è determinata dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 3.

4.   Il sito Internet dell'Osservatorio sulla ricostruzione costituisce un'apposita sezione del sito già istituito con la L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (legge finanziaria regionale 2010).

Art. 5

Entrata in vigore

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI