IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470 e successive modificazioni, recante attuazione della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt.76, 77 e 83;

Vista la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n.207;

Visto il Decreto Interministeriale sottoscritto dai Ministri della Salute e dell’Ambiente in data 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116;

Considerato che:

-    al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.Lgs. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

a)   monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b)  gestione della qualità delle acque di balneazione;

c)   informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n.116/2008, sono di competenza regionale:

a)   l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b)  istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;

c)   l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

d)  la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;   

e)   la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

f)   l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

g)   azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

h)   l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.

Richiamata la propria precedente Determinazione DC14/2 del 25/01/2010 con la quale si è stabilito, ai sensi del D.P.R. n. 470/82,  di approvare gli allegati “A” e “B”, indicanti le zone IDONEE e NON IDONEE alla balneazione per la stagione balneare 2010, specificando per le zone NON IDONEE alla Balneazione:

a)   le "Zone Temporaneamente Inibite"

b)   le "Zone Permanentemente Inibite"

c)   le Zone Inibite per Altri Motivi (Z.P.A.)

d)   le Zone Inibite alla balneazione ai sensi dei punti a) e b), comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. n. 470/82, così come modificato dall’art. 18 della Legge 29 dicembre 2000 n. 422 .

Considerato che occorre dare esecuzione al D.Lgs. n.116/08, anche in applicazione del Decreto Interministeriale di attuazione del 30.03.2010, prima dell’inizio della stagione balneare 2010, al fine di consentire alle amministrazioni comunali interessate l’adozione dei provvedimenti  di competenza;

Ritenuto opportuno procedere alla valutazione della qualità delle acque di balneazione, come indicato all’art.7 , comma 2, del Decreto Lgs. 116/08, sulla base della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti, che in fase di prima applicazione sono quelli dei campionamenti delle quattro annualità 2006-2009, effettuati ai sensi del D.P.R. n.470/82;

Considerato che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° Aprile con termine al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all’allegato A) del Decreto Interministeriale attuativo del D.Lgs. 116/08, sottoscritto in data 30.03.2010;

Preso atto della comunicazione del Ministero della salute nella quale, a seguito del parere favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità circa l’equivalenza dei metodi Colilert®-18/Quanty Tray® ed Enterolert TM – E/Quanty Tray®, per la determinazione degli  Enterococchi intestinali ed  Escherichia coli (ISO 17994:2004),  in accordo a quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della direttiva 2006/7/CE,  si ritiene che i suddetti metodi possano essere utilizzati quali metodi alternativi a quelli previsti dall’allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008  n. 116, fatte salve eventuali successive osservazioni  da parte della Commissione europea, come disposto al punto 3. dell’art.2 del Decreto Interministeriale attuativo del D.Lgs. 116/08 sottoscritto in data 30.03.2010;

Dato atto che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A) del Decreto di attuazione del D.Lgs. 116/08, sono attivate le azioni di gestione previste all’art.2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto di attuazione anzidetto;

Considerato che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art.2 comma 5 dell’anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al citato comma 5 dell’art.2;

Considerato, inoltre, che, in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art.2 comma 6 dell’anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al citato comma 6 dell’art.2;

Dato atto che le acque di balneazione classificate “ scarse” devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.8, punto 4 del D.Lgsl. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Interministeriale di attuazione del D.Lgs. 116/08, sottoscritto il 30.03.2010;

Dato atto che non sono adibite alla balneazione le acque delle foci dei fiumi, dei torrenti e dei porti, come definite e rideterminate nell’All.”C” del presente provvedimento e pertanto dichiarate “ permanentemente vietate “;

Stabilito che sono individuate come  “acque di balneazione “ e come “ punti di monitoraggio “ gli stessi già indicati nei precedenti programmi di monitoraggio, effettuati ai sensi della L.470/82, che rimangono invariati per la stagione balneare 2010;

Ritenuto opportuno demandare alle Agenzie ARTA –Dip. Prov.li – la elaborazione del calendario del programma di Controllo delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

Stabilito che il piano di sorveglianza delle alghe tossiche e dei cianobatteri è quello indicato all’art.3 del Decreto di attuazione del D.Lgs.116/08  e che in relazione al profilo delle acque ( Allegato III D.Lgs.116/08), che verrà prodotto nell’anno in corso, si provvederà ad un programma di monitoraggio adeguato, al fine di consentire una individuazione tempestiva dei rischi, valutabili secondo quanto previsto al punto c) del comma 5 dell’art.7 del D.Lgs. 116/08;

Dato atto che, al fine della valutazione della qualità delle acque di balneazione, il metodo di valutazione è quello definito nell’allegato II del D.Lgs. 116/08, previsto all’art.2, punto 1. lettera i) del medesimo Decreto;

Richiamati gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, comma 2, del citato Decreto di attuazione; 

Dato atto che con Determinazione DC14/2 del 25.01.2010 si è preso atto della rimozione del divieto di balneazione apposto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 470/82, sul Punto 017 - 200 mt a nord Staz. Tollo- sito nel Comune di Ortona-Provincia di Chieti, ma che, per mero errore materiale, tale zona non è stata indicata nella scheda relativa come nuovamente idonea alla balneazione e che pertanto è necessario procedere alla correzione dell’errore ;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi del Decreto di attuazione del D.Lgsl. 116/08, alla rivalutazione delle acque di mare destinate alla balneazione e di conseguenza all’aggiornamento e all’approvazione degli allegati alla propria precedente Determinazione DC14/2 del 25/01/2010;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

DETERMINA

1)   di approvare gli allegati “A” , “B” e “C”, che costituiscono parte integrante del presente atto, indicanti le  zone IDONEE e NON IDONEE alla balneazione per la stagione balneare 2010, così come modificati a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale di attuazione del D.Lgs.n.116/2008, sottoscritto in data 30.03.2010, con la specifica per le acque di balneazione della relativa idoneità e della classificazione di qualità;

2)   di stabilire che le acque di balneazione sono classificate secondo lo schema “Valutazione e classificazione delle acque di balneazione” riportato in calce;

3)   di dare atto che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A) del Decreto di attuazione del D.Lgs. 116/08, sono attivate le azioni di gestione previste all’art.2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto anzidetto;

4)   di dare atto che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art.2 comma 5 dell’anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5 dell’art.2;

5)   di dare atto che, in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art.2 comma 6 dell’anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al medesimo comma 6 dell’art.2;

6)   di dare atto che le acque di balneazione classificate “ scarse” devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.8, punto 4 del D.Lgsl. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Interministeriale di attuazione del D.Lgs. 116/08, sottoscritto il 30.03.2010;

7)   di prendere atto della correzione apportata alla scheda riferita al Comune di Ortona, per quanto riguarda il Punto 017 - 200 mt a nord Staz. Tollo, dichiarato IDONEO;

8)   di far obbligo ai Sindaci dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, ed in particolare:

a)   di delimitare, prima dell’inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate “A” e “B”;

b)  di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c)   di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. 116/08;

d)  di apporre, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art.15 del D.Lgs. 116/08;

e)   di segnalare, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.Lgs. 116/08;

9)   di far obbligo ai Comuni, ai sensi di quanto previsto all’art.15 del D.Lgs. 116/08, di assicurare un’adeguata informazione al pubblico durante la stagione balneare,  in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, nonché di attuare gli adempimenti previsti all’art.6, comma 4, del Decreto di attuazione;  

10) di impegnare l'ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) al rispetto delle norme di controllo, durante la stagione balneare, secondo tempi e modalità previsti dal Decreto di attuazione del D.Lgs. 116/08 ;

11) di evidenziare, in relazione all’apposizione dei divieti di balneazione temporanei durante la stagione balneare 2009, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della  stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal  Decreto di attuazione del D.Lgs.116/08;

12) di inviare il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni Comunali interessate, all’ARTA- Dip.Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;

13) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinchè tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza, e il suo inserimento nel portale regionale www.regione.abruzzo.it

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1.   Qualità scarsa: Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D del D.Lgs.116/08.

2.   Qualità sufficiente: Le acque di balneazione sono classificate di «qualità sufficiente» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D del D.Lgs.116/08.

3.   Qualità buona: Le acque di balneazione sono classificate di «qualità buona» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali o migliori  rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nell'allegato I, colonna C del D.Lgs.116/08.

4.   Qualità eccellente: Le acque di balneazione sono classificate di «qualità eccellente» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B del D.Lgs.116/08.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 ( centoventi ) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Daniele Raggi