IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 1 della L.R. n. 12/2007

1.   Alla lettera c bis) di cui all’articolo 1, comma 1, della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. n. 141/1997 recante: “Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”, così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”), le parole “l’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “l’anno 2010”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI