IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'art. 1 della L.R. n. 12/2007
1. Alla lettera c bis) di cui all’articolo 1,
comma 1, della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R.
n. 141/1997 recante: “Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”, così come
modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante “Disposizioni
urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”), le
parole “l’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “l’anno 2010”.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2010
GIOVANNI CHIODI