IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’art. 1, comma 3 della L.R. 11/2008

1.   La lettera m) del comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di Commercio) è sostituita dalla seguente:

“m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari autorizzati secondo quanto stabilito nel comma 34.”.

2.   La lettera q) del comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituita dalla seguente:

q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera o)”.

Art. 2

Modifiche all’art. 1 , comma 13 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 13 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“13. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l'ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettere d) ed e), per le nuove aperture, l’ampliamento e i trasferimenti di insediamenti commerciali di cui al comma 3 lett. f), nonché per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lett. d) del medesimo comma.”.

Art. 3

Modifiche all’art. 1, comma 24 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 24 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“24. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere autorizzati, per una sola volta, soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56. L'ampliamento non può essere superiore al trenta per cento della superficie già esistente e nell'accorpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo ed al terzultimo periodo del comma 52. È consentito l'ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita autorizzata, senza accorpamento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l'apertura in comune di un unico punto vendita.”.

Art. 4

Modifiche all’art. 1, comma 35 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 35 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“35. (Vendita all'ingrosso). Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti  Uffici camerali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente”.

Art. 5

Modifiche all’art. 1, comma 44 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 44 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e m) possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione come previsto all'articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248. La superficie minima destinata alle attività di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:

a)   non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera d);

b)   non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera e);

c)   non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui al comma 3, lettere f) e g).

      Sono fatte salve tutte le attività avviate in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge.”

Art. 6

Modifiche all’art. 1, comma 55 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 55 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“55. (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita). L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi di cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande superficie di vendita di cui al comma 3 lettera f). In tal caso alla Conferenza di Servizi partecipano anche i Comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano. Nell'accorpamento, l'esercizio risultante può ubicarsi in uno qualsiasi dei Comuni dell'area da cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento, prescindendo dalla dimensione demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilità urbanistica e nelle zone di cui al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In caso di cessione dell’attività commerciale e della relativa autorizzazione amministrativa da utilizzare ai fini dell’accorpamento, l’imprenditore cedente  ed i suoi familiari fino al 2° grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilità, contestualmente alla revoca dell’autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale, della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di tutti i titoli autorizzatori posseduti, prevista al comma 139 lett. e).  Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione ceduta sia una società, tale dichiarazione di impegno  deve essere resa dal legale rappresentante, sia in proprio sia per l’ente rappresentato, dal socio illimitatamente responsabile e dai loro familiari fino al 2° grado di parentela. Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16 lettera c).”.

Art. 7

Modifiche all’art. 1, comma 61 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 61 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“61. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita). Contestualmente all'indizione della Conferenza di Servizi il Comune trasmette alla Provincia ed alla Giunta Regionale, Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo del Commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso Comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 11/2008, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni in materia di Beni Ambientali, Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia, nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:

a)   la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;

b)   le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38 lettere d) ed e);

c)   gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.”.

Art. 8

Modifiche all’art.1, comma 79 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 79 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“79. (Definizione di vendita straordinaria). Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dai commi  da 80 a 85.”.

Art. 9

Modifiche all’art. 1, comma 80 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 80 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“80. (Le vendite di liquidazione). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione dell'azienda o ramo dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la vendita di liquidazione l'interessato deve darne comunicazione al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio, con lettera raccomandata, fax, e-mail, indicando l'ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo in cui resta chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. Dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. È vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale. È vietata l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto.”.

Art. 10

Modifiche all’art.1, comma 85 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 85 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“85. (Pubblicità dei prezzi). I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del secondo periodo del presente comma. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. L’obbligo della pubblicità dei prezzi è soddisfatto dal venditore al dettaglio di autoveicoli, motoveicoli, macchine, pezzi di ricambio per autoveicoli, per motocicli e macchine, materiale per impianti elettrici e materiali di costruzione, mettendo a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quelle di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce ed il corrispondente prezzo al pubblico.”.

Art. 11

Integrazione all’art. 1, comma 91 della L.R. 11/2008

1.   Dopo la lettera k) del comma 91 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è aggiunta la seguente:

“k bis) pizzeria al taglio o al banco come attività non artigianale.”

Art. 12

Modifiche all’art. 1, comma 94 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 94 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“94. (Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei Comuni). Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 93, la programmazione della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni si espleta sulla base degli indirizzi che ogni Comune definisce, in base ai criteri di programmazione di cui ai commi da 95 a 97. Nell'ambito di uno stesso territorio comunale, il competente Ente territoriale può fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realtà economiche, sociali e territoriali diversificate. I Comuni emanano entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della L.R. n. 11/2008 i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai commi da 99 a 101 possono essere rilasciate soltanto dopo l'emanazione dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, calcolata sulla base dell’ultimo censimento effettuato.”.

Art. 13

Modifiche all’art. 1, comma 97 della L.R. 11/2008

1.   Al comma 97 dell’Art. 1 della LR 11/2008 dopo le parole “di programmazione” è soppressa la parola “parametri” e dopo le parole “si individuano” sono soppresse le parole “parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale”.

Art. 14

Modifiche all’art. 1, comma 98 della L.R. 11/2008

1.   La lettera a) del comma 98 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituita dalla seguente:

“a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi), grandi superfici di vendita non alimentari che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;”.

Art. 15

Modifiche all’art. 1, comma 121 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 121 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“121.(Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande). L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi previa richiesta scritta e la riapertura dell’esercizio è soggetta a preventiva comunicazione della data di riattivazione. Qualora l'attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:

a)   malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b)   gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c)   assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.”.

Art. 16

Modifiche all’art. 1, comma 124 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 124 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“124. (Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all’autorità comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione o dalla data di apertura della successione. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

a)   gli estremi dell'autorizzazione;

b)   il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;

c)   il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;

d)   il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.”.

Art. 17

Modifiche all’art. 1, comma 125 della  L.R. 11/2008

1.   Il comma 125 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“125. (Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il subentrante consegna all'autorità comunale l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la nuova intestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorità comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla nuova intestazione dell'autorizzazione. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui ai commi da 6 a 10, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione dell'attività che non può comunque essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.”.

Art. 18

Modifiche all’art.1, comma 129 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 129 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“129. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). I Comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di 32 giornate domenicali o festive.”.

Art. 19

Modifiche all’art. 1, comma 130 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 130 dell’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11,  è sostituito dal seguente:

“130. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali ovunque ubicati e autorizzati a norma del comma 34.”.

Art. 20

Modifiche all’art. 1, comma 131 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 131 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“131. La chiusura è obbligatoria nella giornata di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre, per tutti i Comuni con l’eccezione di quelli di cui al comma 130, nonché di tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica”.

Art. 21

Modifiche all’art. 1, comma 132 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 132 dell’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“132. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Nei Comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli Comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i Comuni individuano le giornate di deroga in sede di Conferenza dei Servizi a cui partecipano i Comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 129 e i rappresentanti della Grande Distribuzione. La Conferenza dei Servizi viene convocata dal Dirigente responsabile di settore del Comune più grande presente nell’area del QRR entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. La Conferenza dei Servizi elabora un calendario delle deroghe garantendo la rotazione dell’apertura domenicale e festiva, possibilmente per tutto l’anno, e per ogni Comune. La Conferenza dei Servizi decide il calendario delle deroghe per tutti i Comuni dell’area del QRR  dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, con voto palese e a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni partecipanti. In assenza di decisione il responsabile del procedimento invia il verbale della Conferenza alla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo. Entro il termine del 30 novembre, nel rispetto delle decisioni assunte in Conferenza dei Servizi, i Comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano alla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo.”.

Art. 22

Modifiche all’art. 1, comma 133 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 133 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“133. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). La Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei Comuni che, nei termini di cui al comma 132, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza.”.

Art. 23

Modifiche all’art. 1, comma 134 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 134 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“134. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico  degli esercizi di vendita al dettaglio). In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i Comuni, sentite le Associazioni di cui al primo periodo del comma 126, concedono ulteriori deroghe che comunque non possono superare le 4 giornate domenicali o festive”.

Art. 24

Modifiche all’art. 1, comma 135 della L.R. 11/2008

1.   Il comma  135 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“135. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Tutte le attività presenti all’interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l’orario di apertura e di chiusura del centro.”.

Art. 25

Integrazione all’art. 1, comma 136 della L.R. 11/2008

1.   Dopo la lettera i) del comma 136 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è  aggiunta la seguente lettera:

“i bis) commercio all’ingrosso.”.

Art. 26

Modifiche all’art. 1, comma 139 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 139 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“139. (Sanzioni e revoche per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa). Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, da 17 a 28, da 75 a 78, da 126 a 136, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l'Amministrazione Comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente comma, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola  le disposizioni di cui ai commi 36, da 80 a 83 e 85 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a)   non inizi l'attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità così come previsto dal comma 66;

b)   sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c)   non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

d)   nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta, ai sensi del secondo periodo del presente comma, nell'ultimo triennio;

e)   nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma 55.“

Art. 27

Modifiche all’art. 1, comma 140 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“140. (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 135 e del comma 137 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L’autorizzazione all’apertura decade qualora il titolare:

a)   non attivi l’esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;

b)   non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

c)   non comunichi l’eventuale richiesta di sospensione dell’attività di cui al comma 121 e non comunichi la data della riattivazione.”

Art. 28

Modifiche all’art.1, comma 141 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 141 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“141. (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Nella fattispecie di cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi del comma 137 della presente legge, l'Autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 della presente legge per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.”.

Art. 29

Modifiche dell’art. 1, comma 152 della L.R. 11/2008

1.   Il numero 2) della lettera a) del comma 152 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“2) tutti gli articoli del Titolo X (Commercio al dettaglio su aree pubbliche).”

Art. 30

Modifiche all’art. 1, comma 153 della L.R. 11/2008

1.   Il comma 153 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“153. (Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39). I contributi di cui alla L.R. 05/05/1998 n. 39 (Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse) che la Regione può concedere alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 recante (Interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio) e successive modifiche, e che hanno sede legale e sono operanti nella Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartiti, tra le diverse Cooperative, nel modo seguente:

a)   per il 20% in proporzione dei contributi concessi dalla Regione per la formazione del patrimonio sociale in base alla L.R. 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

b)   per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite alla data del 31 dicembre dell’anno precedente dalle singole cooperative;

c)   per il 40% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.”

Art. 31

Modifica all’art. 1 comma 155 della L.R. 11/2008

1.   Al comma 155 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008 n. 11 le parole “5 giornate” sono sostituite con le parole “7 giornate”.

Art. 32

Deroga al regime delle vendite promozionali

1.   Per un periodo di 24 mesi  decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti il commercio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 comma 82 (le vendite promozionali) della L.R. 11/2008, possono effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno e senza limiti sulle referenze presenti nel punto vendita.

Art. 33

Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita

1.   Per un periodo di 24 mesi  decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentite richieste di autorizzazione per l’apertura di grandi superfici di vendita di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008.

2.   Sono fatte salve le richieste di autorizzazione, relative all’apertura di grandi superfici di vendita, presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, complete di tutta la documentazione, per le quali si applicano le norme in base alle quali le domande sono state prodotte.

Art. 34

Disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva

1.   Per un periodo di 24 mesi  decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l’efficacia della disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 129 dell’art. 1 della L.R. n. 11/2008.

2.   Entro il periodo di cui al comma 1 gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva, escluse le giornate obbligatorie di chiusura di cui all’art. 1, comma 131, della L.R. 11/2008, per un numero di 40 giornate nell’arco dell’anno, stabilito con apposita Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Nella fase di prima applicazione della presente legge la Conferenza dei Servizi di cui al comma 132 dell’art. 1 della L.R. 11/2008 è convocata, per la definizione dei calendari delle deroghe, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3.   Nel caso in cui i Comuni, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, deliberino usufruendo delle deroghe previste dal presente articolo, nonché di ulteriori deroghe previste dall’art. 23, gli stessi, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnano ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva, e a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l’occupabilità del settore.

Art. 35

Abrogazioni

1.   Sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni:

a)   la lettera a) del comma 6 dell’art. 1 della LR 11/2008;

b)  il comma 2 dell’art. 36 della L.R. 1/2010.

Art. 36

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI