IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1)

1.   La tabella di cui all’“Allegato 3” dell’articolo 4 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)” è sostituita dalla Tabella denominata “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010” allegata alla presente legge.

Art. 2
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2)

1.   La “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010” di cui all’articolo 11 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 recante: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – Bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo” è sostituita dalla tabella denominata “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010 ” allegata alla presente legge.

2.   Al comma 3 dell’articolo 14 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 le parole “Euro 861.608.376,36” sono sostituite dalle parole “Euro 862.358.376,36” .

3.   Al comma 6 dell’articolo 14 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 le parole “Euro 77.470.369,64” sono sostituite dalle parole “Euro 76.720.369,64”.

Art. 3
(Modifiche ed integrazioni alle L.R. 18/06/1996, n. 21)

1.   Al quarto comma dell’articolo 3 della L.R. 18 aprile 1996, n. 21 recante: “Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali”, le parole “conduzione della legislatura precedente” sono sostituite dalle parole “data di insediamento del nuovo Consiglio regionale” e le parole “anche in mancanza di tutte le designazioni” sono soppresse.

2.   Dopo il quarto comma dell’art. 3 della L.R. 18 aprile 1996, n. 21, è inserito il seguente comma:

“4 bis. Qualora l’ANCI e l’UNCEM non provvedano entro 30 giorni, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, a far pervenire alla Regione Abruzzo la comunicazione dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane designati ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lett. f) e g) della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di cui all’articolo 2, comma primo, della presente legge, provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane individuandoli nei Sindaci dei Comuni e nei Presidenti delle Comunità Montane con maggior numero di abitanti e, in caso di parità, dei Comuni e delle Comunità Montane con una maggiore estensione territoriale.”

3.   Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15 comma 2 della L.R. 11/12/2007 n. 41 recante: “Istituzione e disciplina delle Autonomie locali”.

Art. 4
(Interventi urgenti per la difesa della costa)

1.   Al fine di consentire gli interventi urgenti in materia di difesa della costa, la Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione regionale Lavori Pubblici, Servizio Idrico integrato, Gestione integrata dei bacini idrografici, Difesa del suolo e della costa, procede al monitoraggio degli interventi maggiormente rilevanti e alla predisposizione di un piano di interventi urgenti per la difesa della costa.

2.   Gli interventi realizzati in attuazione del presenta articolo costituiscono attuazione della programmazione delle risorse dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013. La Direzione regionale di cui al comma 1 assicura le procedure necessarie per l’adeguamento della programmazione medesima.

3.   Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono quantificati in Euro 1,5 milioni e trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 05.02.002 – 152361, di nuova istituzione denominato “Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa”.

4.   Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)   lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 – 36202, denominato “Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio” è incrementato di Euro 1,5 milioni;

b)  lo stanziamento del capitolo di spesa 05.02.002 – 152361, istituito con il presente articolo e denominato“Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa” è incrementato di Euro 1,5 milioni.

5.   La Direzione regionale Lavori Pubblici, Servizio Idrico integrato, Gestione integrata dei bacini idrografici, Difesa del suolo e della costa procede alla assunzione degli atti di spesa e dei correlati accertamenti di entrata sui capitoli di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 5
(Interventi urgenti per le Comunità montane regionali)

1.   Nelle more della conclusione del processo di riordino delle Comunità montane e al fine di consentire per l’anno 2010 il puntuale adempimento delle obbligazioni già in essere, superando le criticità finanziarie determinate dall’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, la Giunta regionale destina e disciplina le risorse finanziarie da assegnare alle Comunità montane per l’esercizio finanziario 2010.

2.   Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante “Nuove disposizioni per le zone montane” assegnate alla Regione Abruzzo a valere sul riparto del fondo medesimo relativo agli anni di competenza 2009 e 2010 stimate rispettivamente in Euro 1.773.208,00 e Euro 1.977.333,00, destinate ad alimentare il Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95, sono assegnate alle Comunità montane per l’esercizio finanziario 2010 per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la copertura delle spese correnti di natura obbligatoria.

3.   La Regione Abruzzo trasferisce alle Comunità montane, a titolo di anticipazione, le risorse necessarie al pagamento per l’anno 2010 delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti delle Comunità montane di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per l’importo di Euro 1,2 milioni.

4.   Le Comunità montane procedono al rimborso a favore della Regione Abruzzo dell’anticipazione regionale entro 15 giorni dal ricevimento del contributo dello Stato erogato a titolo di contributo per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere assunti con contributo concesso dallo Stato.

5.   Gli oneri finanziari quantificati in Euro 5.750.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, trovano copertura finanziaria negli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

a)   capitolo 14.01.004 – 121540, denominato “Contributo in favore delle Comunità montane” per l’importo di Euro 799.459,00;

b)  capitolo 14.01.004 – 121545, di nuova istituzione, denominato “Anticipazione a favore delle Comunità montane regionali per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato”, per l’importo di Euro 1.200.000,00;

c)   capitolo 14.02.001 – 122343, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e legge regionale 18 maggio 2000, n. 95”, per l’importo di Euro 3.750.541,00.

6.   Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)   lo stanziamento del capitolo di entrata 03.01.001 – 32401, denominato “Interessi attivi sul conto di tesoreria e su altri depositi fruttiferi”, è incrementato di Euro 99.459,00;

b)  lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 – 35105, di nuova istituzione, denominato “Rimborso dell’anticipazione regionale erogata a favore delle Comunità montane per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato” è incrementato di Euro 1.200.000,00;

c)   lo stanziamento del capitolo di entrata 04.03.012 – 23247, denominato “Assegnazione dello Stato per il fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97” è incrementato di Euro 3.750.541,00;

d)  lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 – 121540, denominato “Contributo in favore delle Comunità montane” è aumentato di Euro 99.459,00;

e)   lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 – 121545, denominato “Anticipazione a favore delle Comunità montane regionali per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato”, è incrementato di Euro 1.200.000,00;

f)   lo stanziamento del capitolo di spesa 14.02.001 – 122343, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e legge regionale 18 maggio 2000, n. 95”, è incrementato di Euro 3.750.541,00.

7.   La Giunta regionale procede alla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per il tramite della Direzione regionale competente in materia di enti locali.

Art. 6
(Interventi in favore delle gestioni commissariali delle ex unità sanitarie locali)

1.   Le risorse finanziarie restituite dalle Asl regionali riguardanti le gestioni commissariali liquidatorie delle ex ULSS regionali sono destinate alle altre gestioni commissariali liquidatorie gravate da contenzioso legale.

2.   La Giunta regionale è autorizzata ad approvare con provvedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, le variazioni di bilancio funzionali all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, mediante contabilizzazione delle risorse sul capitolo di entrata, di nuova istituzione, 03.05.001 – 35106 denominato “Proventi derivanti dalle restituzioni operate dalle gestioni commissariali delle ex ULS regionali” e sul capitolo di spesa 02.01.009 – 321906, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex USL”.

3.   Al fine di consentire l’immediato impiego di risorse di cui al presente articolo, al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a)   lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 – 35106 denominato “Proventi derivanti dalle restituzioni operate dalle gestioni commissariali delle ex ULS regionali” è incrementato di Euro 2.913.758,10;

b)  lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321906, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex USL” è incrementato di Euro 2.913.758,10.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.

2.   Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 recante: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – Bilancio pluriennale 2010-2012”, sono apportate le variazioni riportate nel “Prospetto di variazione di bilancio”, allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Maggio 2010

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati