IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all'art. 20 della L.R.
1/2010)
1. Al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (legge Finanziaria regionale 2010)" dopo parole "destinazione urbanistica" sono aggiunte le seguenti "nonché vigila sugli effetti e sulla corretta applicazione della L.R. 16/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio"".
2. Il comma 9 dell'art. 20 della L.R. 1/2010 è sostituito dal seguente:
"9. Ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Osservatorio predispone un rapporto sullo stato del consumo di suolo nella Regione Abruzzo ed una relazione semestrale sugli effetti e sulla corretta applicazione della L.R. 16/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio". Il rapporto e la relazione sono messi a disposizione degli interessati tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo e vengono riferiti annualmente dall'Osservatorio al Consiglio regionale e alla Giunta regionale".
Art. 2
(Modifiche agli artt. 21 e 22 della L.R.
1/2010)
1. L'art. 21 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (legge Finanziaria regionale 2010)" è abrogato.
2. All'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (legge Finanziaria regionale 2010)" il comma 4 è abrogato.
3. All'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (legge Finanziaria regionale 2010)" al comma 1 dopo le parole "le dotazioni organiche" sono inserite le seguenti parole "nei limiti finanziari determinati dalla tabella A".
Art. 3
(Modifiche all'art. 23 della L.R.
1/2010)
1. Il comma 8 dell'art. 23 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 è sostituito dal seguente:
"8. Per incentivare l'applicazione dell'istituto, al dipendente, durante l'esonero, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell'esonero stesso, per competenze fisse e accessorie. Il trattamento economico accessorio è calcolato al 50% con riferimento a quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto nell'anno precedente con esclusione delle voci correlate direttamente alla prestazione lavorativa (disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori, particolari responsabilità). Per i dirigenti il trattamento accessorio è calcolato al 50% di quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto relativamente all'anno precedente."
Art. 4
(Integrazione alla L.R. 9 gennaio 2010,
n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010)
1. Dopo l'art. 44 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010), è aggiunto il seguente articolo 44 bis:
"Art. 44bis
Integrazioni alla L.R. n. 15/2008
1. All'art. 1 della L.R. 13 novembre 2008, n. 15 "Disposizioni in materia urbanistica", sono aggiunti i seguenti commi:
1bis. Nell'area ex Burgo di Chieti sono ammessi, oltre alle attività produttive, anche tutti i servizi legati al settore ed in particolare attività di ricerca e laboratori, centro di formazione completo dei relativi e necessari servizi, come previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 1° ottobre 2009.
1ter. E' ammessa la realizzazione delle urbanizzazioni per consentire un processo di riqualificazione e reindustrializzazione dell'area.
1quater. Non sono ammesse attività produttive nocive e di produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi.
1quinques. Sono escluse, altresì, le attività a carattere commerciale per la grande e media distribuzione, sia food che non food, nonché gallerie commerciali.
1sexies. Le norme urbanistiche da applicarsi restano quelle previste dagli artt. 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara.
1septies. E' esclusa, altresì, la realizzazione di interventi finalizzati alla residenza privata, fatti salvi gli alloggi previsti per il centro di formazione".
Art. 5
(Disposizioni finanziarie per l'edilizia
residenziale)
1. I contributi anticipati alla FIRA S.p.A. per finanziare gli interventi per la prima casa, in attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25 (Contributo per acquisto, recupero e costruzione della prima casa) e successive modifiche, e non più erogabili a soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di riferimento, rendicontati, costituiscono economie destinate ad apposito bando regionale per l'annualità 2009 e 2010.
2. Tutte le risorse finanziarie risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1 già erogate alla FIRA S.p.A., restano, comunque, nella disponibilità della stessa come anticipazioni delle erogazioni dovute in acconto su tutti i bandi.
Art. 6
(Modifiche ed integrazioni alla L.R.
17/2001)
1. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale" dopo le parole "articolazioni organizzative semplici" sono aggiunte le seguenti parole "La dotazione organica ed il relativo tetto di spesa del personale a tempo determinato sono quelli attualmente in essere ed indicati nella tabella A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo.
TABELLA A
Organico del personale delle Segreterie del Presidente e dei componenti la Giunta regionale
Segreterie |
Dirigente |
Cat. D |
Cat.
C |
Cat.
B |
Personale a termine |
Totale |
Presidente |
1 |
2 |
4 |
2 |
[4] |
9 |
vice Presidente |
|
1 |
4 |
|
[2] |
5 |
Assessori |
|
1 |
3 |
|
[1] |
4 |
Art. 7
(Integrazione all'art. 5 della L.R.
18/2001)
1. Al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) dopo la parola "permanenti" sono inserite le seguenti "e speciali".
Art. 8
(Rifinanziamento della L.R. 117/1997)
1. Per l'anno 2010 è rifinanziata la L.R. 4 novembre 1997, n. 117 (Modifica alla L.R. 20 agosto, 1997, n. 92 - Istituzione del centro regionale per le psicosi infantili) per l'importo di euro 150.000,00.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2010:
a) Cap. 11210 U.P.B. 02.01.005 denominato "Oneri riflessi a carico dell'amministrazione su retribuzioni e competenze accessorie"
in diminuzione € 72.000,00
b) Cap. 81527 U.P.B. 12.01.001 denominato "Contributo alle A.S.L di L'Aquila per l'istituzione di un centro regionale per la psicosi infantile L.R. 4.11.1997, n. 117"
in aumento € 72.000,00".
Art. 9
(Vigilanza sull'attività urbanistico -
edilizia)
1. Restano trasferiti alle Province le funzioni di vigilanza e di controllo delle attività urbanistico - edilizie in tutto il territorio provinciale, nonché il potere di annullamento, entro dieci anni dalla loro adozione, dei permessi di costruire in contrasto con la normativa urbanistico - edilizia vigente al momento della loro adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
2. Restano altresì trasferiti alle Province, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, i poteri di adozione del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche, nonché i poteri di sospensione e di demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con quanto previsto dall'art. 40 D.P.R n. 380/2001 e successive modifiche. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
3. I Comuni esercitano il controllo in materia urbanistico-edilizia per assicurare la rispondenza degli interventi alla normativa vigente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
4. E' fatta salva la competenza della Regione nelle materie non espressamente disciplinate dal presente articolo.
5. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10
(Modifiche all'art. 33 della L.R. 10
luglio 2002, n. 15)
1. All'art. 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 recante "Disciplina delle acque minerali e termali", come modificato dall'articolo 40 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)", il termine previsto al comma 5 "1° gennaio 2010" è sostituito con il termine "1° gennaio 2011".
2. Il comma 5sexies dell'articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15, inserito con l'art. 40, comma 2, della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, è abrogato.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 5 Maggio 2010
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi