Al vigente Statuto del Comune dell’Aquila, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 12.10.2001 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 138 dell’11.11.2005, con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2010 è stata apportata la seguente modifica:
Al Titolo
VI (Gestione dei Servizi Pubblici) è aggiunto:
Articolo n. 67 bis
Definizione
dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant’altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d.lgs n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.
L’Aquila, lì 28 Aprile 2010
Il dirigente
Dott.ssa Angela Spera