IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Compiti e funzioni)
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo rappresenta lo strumento tecnico-scientifico d’eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti.
2. L’Istituto deve garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nel Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero della Salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per il riordino e la valorizzazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, in data 11 dicembre 2009.
3. L’Istituto, oltre ai compiti previsti al comma 1, deve assicurare, in via ordinaria, lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni indicate nel decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel regolamento 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270).
4. Il Ministro della Salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario e internazionale e regionale.
Art. 2
(Controllo sugli atti)
1. Al controllo sugli atti si applicano le disposizioni previste dall’art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).
Art. 3
(Organi)
1. Gli Organi dell’ Istituto sono:
a) Il Consiglio di Amministrazione;
b) Il Direttore Generale;
c) Il Collegio dei revisori.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. I membri sono nominati rispettivamente uno dal Ministro della Salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise. Il Presidente è nominato d’intesa dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Regione Molise. Dura in carica cinque anni.
3. Il Direttore Generale, che deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità, è nominato dal Ministro della Salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise. Dura in carica cinque anni salvo che il Ministro della Salute proceda alla sua rimozione per comprovate ragioni, su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni. E’ composto da tre membri, nominati uno dal Ministro della Salute ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise, tra gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
Art. 4
(Finanziamento)
1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato in conformità all’art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.
2. Il Ministro della Salute, oltre ai finanziamenti richiamati al comma 1, provvede ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, per assicurare che l’Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le Regioni.
Art. 5
(Modalità gestionali)
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni d’indirizzo e controllo.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento per l’Ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche su proposta del Direttore Generale.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro 30 giorni dall’insediamento, lo Statuto dell’Istituto su proposta del Direttore Generale, uniformandolo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1993.
4. Il Direttore Generale, nell’ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dell’Istituto.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di carattere regionale incompatibili con essa.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 5 Maggio 2010
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi