IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Integrazione all’Art. 4 della L.R. 27/2006)

1.   Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, dopo le parole “(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità)” sono inserite le seguenti “ai fini della costruzione e dell’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi anche ai sensi della L.R. 20 settembre 1988, n. 83".

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Maggio 2010

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi