IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Considerato che con nota n. DGVA/25842/P del 12/07/2006 il Ministero della Salute ha indicato le modalità per il mantenimento dei numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi della previdente normativa, le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006 nonché la revoca dei rimanenti numeri;

Visti il precedenti decreti ministeriali n. 600.8/24475/23.28/849A del 24 febbraio 1998 per il sezionamento di carni fresche bianche e rosse, 600.8/24475/23.28/849B del 24 febbraio 1998 per la produzione di preparazioni a base di carne, n. 600.8/24475/23.28/251 del 3 febbraio 1999 per sezionamento di mammiferi biungulati selvatici allevati e n. 600.8/80/23.27/1703 del 15 febbraio 2000 per la lavorazione di prodotti a base di carne, con i quali si assegnava per ciascun provvedimento il riconoscimento allo stabilimento in oggetto per le attività indicate;

Visto il provvedimento regionale DG11/117 del 19 luglio 2005 con il quale si assegnava il riconoscimento per il confezionamento e riconfezionamento di trippa bovina;

Acquisito la nota del servizio veterinario dell’Az. A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti n. 9074U10 del 17 febbraio 2010 con la quale si rilascia parere favorevole alla trasformazione del riconoscimento da condizionato a definitivo per l’attività di sezionamento di carni di selvaggina allevata;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto Ciò Premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

1.   di aggiornare il riconoscimento definitivo all’impresa alimentare “SOALCA S.r.l.” sede legale e stabilimento in c.da Cerrani 13/B, 66010 Pretoro (CH);

2.   di confermare il numero unico di riconoscimento definitivo

 

 

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute,

Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

 

a)   Impianto: centro di riconfezionamento, categoria 0 – attività generali, prodotti: stomaci vesciche e intestini;

b)   Impianto: laboratorio di sezionamento, categoria 1 - carne degli ungulati domestici;

c)   Impianto: laboratorio di sezionamento, categoria 2 - carne di pollame e lagomorfi;

d)   Impianto: laboratorio di sezionamento, categoria 3 - carne di selvaggina di allevamento;

e)   Impianto: Laboratorio di carni macinate, categoria 5 - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;

f)   Impianto: Laboratorio di preparazioni di carni, categoria 5 - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

g)   Impianto: Stabilimento di trasformazione, categoria 6 – prodotti a base di carne.

 

il Sig. IUBATTI Carlo, C.F. BTTCRL48M01E243F, in qualità di legale rappresentante della ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

3.   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

4.   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

5.   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

6.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

7.   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli