IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione
art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n.
Visti i DD.MM. 15.06.1976 , 20.03.1988 e 22.12.1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il D. L vo 490/99 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare l’art.55 ;
Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il Demanio Armentizio” , modificata ed integrata con la L.R. 134/98 ;
Rilevato che l’ art . 5 della suddetta legge n. 35/86 prevede il trasferimento al patrimonio dei Comuni dei fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali e che detti fondi , fatta eccezione per quelli destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 ai sensi del vigente D.Lvo n. 42/2004, devono essere alienati secondo criteri di priorità fissati dalla legge ;
Vista la precedente Ordinanza Dirigenziale n . DH16/697 del 22.09.2003 avente per oggetto LL.RR. 35/86 e 134/98 art. 5 “ Trasferimento dei fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di Arielli (CH) “ ,
Considerato che con domanda presentata in data 12.04.2010 prot. RA 65303 Il Comune di Arielli fa richiesta di parziale rettifica ed integrazione dell‘ Ordinanza Dirigenziale n. 697 del 22.09.2003 in ottemperanza delle disposizioni del D.Lvo 42/2004 ;
Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo di Chieti con nota n. 3540/IIB5/4472 del 29.05.2007 con la quale viene autorizzato ai sensi di legge il trasferimento al Comune di Arielli (CH) dei suoli tratturali così come evidenziati nel prospetto “ A “ allegato all’ Ordinanza Dirigenziale n. DH16/697 del 22.09.2003 ad esclusione della particella n. 145 del Fg. 2 del comune di Arielli (CH) e delle particelle 281 e 282 del Fg. 4 , così come specificato nella nota medesima;
Vista l’ulteriore autorizzazione rilasciata dalla succitata Soprintendenza con nota del 29.03.2010 prot. n. 2377 , relativa al trasferimento al patrimonio del Comune di Arielli (CH) dei soli fondi tratturali così come specificati nella nota medesima;
Ravvisata la
necessità di revocare parzialmente
l ‘ Ordinanza Dirigenziale n.
DH16/697 del 22.09.2003 nella parte inerente il solo trasferimento dei suoli
tratturali esclusi dalla nota autorizzativa della Soprintendenza Archeologica
Dell’ Abruzzo di Chieti prot. n.
3540/IIB5/4472 del 29.05.2007 che è
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale ,
nonché di includere nel trasferimento ulteriori due porzioni di
suolo tratturale derivanti dal frazionamento della particella tratturale n. 51
del Fg. 4 per le quali è stato espresso
parere favorevole dalla Suddetta
Soprintendenza con nota n. 2377 del 29.03.2010
che è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale
;
Ritenuto ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 51/2000 , di delegare ilDirigente protempore del Servizio Ispettorato Provinciale dell’ Agricoltura di Chieti alla consegna degli atti , dei fascicoli e della documentazione inerente al trasferimento dei fondi tratturali al Comune , mediante verbali redatti e sottoscritti dal medesimo Dirigente dal funzionario dell’Amministrazione Comunale a ciò delegato ;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente determinazione ;
Vista la L.R. 77/99 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” :
determina
per le motivazioni esposte nelle premesse , che costituiscono parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale :
1) di revocare il trasferimento disposto con Ordinanza Dirigenziale n. DH16/697 del 22.09.2003 a favore del Comune di Arielli (CH) dei soli suoli tratturali individuati al catasto del Comune di Arielli (CH) - particelle 281 e 282 del Fg. 4 e particella 145 del Fg. 2 , per i quali la Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo di Chieti ha espresso parere negativo al trasferimento con nota n . 3540/IIB5/4472 datata 29.05.2007 ;
2) di includere nel trasferimento al patrimonio del Comune di Arielli (CH) la part. 912 del Fg. 4 , per la sola porzione di mq. 80 così come individuata con la particella 591/b di cui al tipo mappale n. 76543 del 04.08.1983 e la part. n. 702 del Fg. 4 per la sola porzione di mq. 250 così come individuata con la part. 591/b di cui al tipo mappale n. 190/B del 04.09.1991 per le quali la Soprintendenza Archeologica Dell’ Abruzzo ha espresso parere favorevole al trasferimento con nota n. 2377 del 29.03.2010 ;
3) di delegare al Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell’ Agricoltura di Chieti la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall’autorità competente mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell’Amministrazione Comunale a ciò delegato ;
4) di riconfermare quanto altro disposto con Determinazione Dirigenziale n. DH16/697 del 22.09.2003;
5) di fare obbligo al comune di Arielli (CH) di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti della presente Determinazione Dirigenziale quale parziale revoca e rettifica della precedente O.D. DH16/697 / 2003 ;
6) di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento la nota del Comune di Arielli (CH) n. 1003/2010 del 08.04.2010 con allegate le autorizzazioni n. 3540/IIB5/4472 datata 29.05.2007 e n. 2377 datata 29.03.2010 della Soprintendenza Archeologica Dell’ Abruzzo di Chieti;
7) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8) la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacat
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gaetano Valente